RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25281 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONDONO FISCALE . Sanzioni della sospensione dall'esercizio dell'attività ovvero della licenza o dell'autorizzazione - Discipline di cui agli artt. 12, del d.lgs. n. 471 del 1997, e 33, d.l. n. 269/2003 - Differenze - Conseguenze. La sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività ovvero della licenza o dell'autorizzazione cui all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 nel testo vigente ratione temporis è applicabile, sussistendone i relativi presupposti, anche nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 33 d.l. n. 269/2003 nel testo vigente ratione temporis , che ha previsto la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività ovvero della licenza o dell'autorizzazione a carico dei contribuenti non aderenti al concordato preventivo, avendo esse diverse discipline. La prima sanzione, difatti, discende dal provvedimento, non immediatamente esecutivo, emesso dall'Ufficio procedente a seguito di tre distinte violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale definitivamente accertate , indipendentemente dall’importo dei corrispettivi non documentati la seconda, che trova applicazione solo con riferimento ai contribuenti che non abbiano aderito al concordato nazionale, discende invece dalla mera contestazione di tre violazioni relative alla mancata documentazione di corrispettivi, per importi pari o superiori all'ammontare previsto dal citato art. 33, ed al conseguente provvedimento, immediatamente esecutivo, emesso dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate. In precedenza a Sez. 5, Sentenza n. 29388/08 la sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale per 15 giorni, prevista dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 a carico del commerciante che, nell'arco di un quinquennio, ometta per almeno tre volte di rilasciare lo scontrino fiscale, si applica in tutti i casi in cui la terza delle suddette infrazioni sia stata commessa dopo l'entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 471/97 ed entro cinque anni dalla prima, a nulla rilevando che le due infrazioni precedenti siano state commesse prima dell'entrata in vigore della norma sanzionatoria. Infatti, poiché la condotta illecita è rappresentata dalla triplice infrazione infaquinquennale, l'illecito deve ritenersi consumato al momento della commissione della terza di essa quando, nella specie, la citata legge era già entrata in vigore , sicché non si verte in una ipotesi di successione di norme sanzionatorie o di applicazione di quella più favorevole. b Sez. 5, Sentenza n. 14266/16 in tema di condono fiscale, il concordato preventivo biennale introdotto dall'art. 33 d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, concerne essenzialmente le imposte sui redditi con limitati effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mentre da esso esula l'imposta regionale sulle attività produttive IRAP , atteso il tenore testuale della disposizione, che, tra l'altro, rinvia, per la determinazione del significato dei termini ricavi e compensi , alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ne consegue che l'adesione al concordato non comporta effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso dell'imposta regionale in questione. SEZ. V SENTENZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25262 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI. Cessione di quote di partecipazioni sociali nella misura del 90% - Valutazione dell'avviamento - Possibilità - Esclusione. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cessione di quote di partecipazioni sociali - nella specie effettuata nella misura del 90 per cento - non consente all'Amministrazione di prendere in considerazione l'avviamento, poiché, consistendo questo nell'attitudine di un complesso aziendale a conseguire risultati economici diversi di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono, il relativo valore si realizza, di norma, solo nel caso di sostituzione nell'impresa di un soggetto diverso attraverso il trasferimento dell'intera azienda, o di un suo ramo, ad altra società o ad altro imprenditore individuale, ovvero mediante concentrazione dell'intero capitale nella persona di un unico socio. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27987/11 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cessione di quote di partecipazioni sociali - nella specie effettuata nella misura del 90% - non consente all'Amministrazione di prendere in considerazione l'avviamento, poiché, consistendo questo nell'attitudine di un complesso aziendale a conseguire risultati economici diversi di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono, il relativo valore si realizza, di norma, solo nel caso di sostituzione nell'impresa di un soggetto diverso attraverso il trasferimento dell'intera azienda, o di un suo ramo, ad altra società o ad altro imprenditore individuale, ovvero mediante concentrazione dell'intero capitale nella persona di un unico socio.