RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

Sez. V SENTENZA 13 OTTOBRE 2017, N. 24110 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO – DETRAZIONI. Deducibilità di costi ed oneri - Disciplina ex art. 61, comma 3, del d.P.R. n. 597 del 1973, nel testo originario applicabile ratione temporis - Ambito di applicazione. In tema di imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 61, comma 3, d.P.R. n. 597/1973 - applicabile ai rapporti sorti prima della sua abrogazione, disposta con l'art. 1 della l. n. 626/1981 - riguarda i costi e gli oneri atipici , non oggetto di autonoma e distinta disciplina, di modo che, ai costi e agli oneri di cui si occupano le altre norme del titolo V del citato d.P.R., non si applicano i limiti di deducibilità, ivi previsti, per effetto della mancanza di specifica imputabilità. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4211/1999 In tema di imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 61, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - applicabile ai rapporti sorti prima della sua abrogazione, disposta con l'art. 1 della legge 4 novembre 1981, n. 626 - riguarda i costi e gli oneri atipici , non oggetto di autonoma e distinta disciplina, di modo che per i costi e gli oneri, di cui si occupano le altre norme del titolo V del citato d.P.R., non introduce limiti di detraibilità per effetto della mancanza di specifica imputabilità. Sez. V ORDINANZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25257 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE. Condotte poste in essere da soggetto imprenditore - Inattendibilità della contabilità - Dimostrazione, da parte dell'Erario, della antieconomicità delle operazioni - Conseguenze - Desumibilità di minori costi - Onere del contribuente - Dimostrazione della regolarità delle operazioni - Sussistenza. Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14941 del 2013 Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità.