RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 11 OTTOBRE 2017, N. 23802 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Acquisto di terreno avente concessione ad aedificandum - Successivo completamento dell'opera da parte del contribuente acquirente - Credito d'imposta ex art. 8 l. n. 388/2000 - Configurabilità - Condizioni. Poiché la ratio della norma di cui all'art. 8 l. n. 388/2000 consiste nel promuovere nuovi investimenti produttivi in aree territoriali svantaggiate, in funzione dell'incremento della produttività, tale agevolazione può essere riconosciuta anche laddove il processo di acquisizione del manufatto, strumentale e nuovo, si articoli attraverso l'acquisizione del terreno in relazione al quale è già stata rilasciata la concessione ad aedificandum e sul quale, eventualmente, sia già iniziata l'edificazione, una volta che la costruzione sia portata a termine, dopo l'acquisizione del terreno stesso, da colui che utilizza nella propria attività di impresa il bene nuovo e, come tale, ammortizzabile. In precedenza a Sez. 5, Sentenza n. 22236/15 In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, l'art. 8 della legge n. 388 del 2000, nel riconoscere un credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi , intende il requisito della novità in chiave economica, piuttosto che in termini materiali, in quanto l'obiettivo perseguito dalla norma è quello d'incentivare, in determinate zone territoriali, le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo economico, sicché il beneficio può essere riconosciuto anche nel caso di trasformazione di una struttura produttiva preesistente, purché, con accertamento da svolgere caso per caso, la ristrutturazione, la conversione o l'ampliamento dell'opificio siano tali da incidere così significativamente sui livelli produttivi e occupazionali da poter essere equiparati alla creazione di un nuovo stabilimento industriale. b Sez. 5, Sentenza n. 20142/16 In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, l. n. 388/2000 sorge solo con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato strumentale all'esercizio dell'impresa, non essendo, invece, sufficiente il mero acquisto dell'area edificabile destinata ad ospitarlo, in quanto, dovendo i beni oggetto dell'agevolazione entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il costo dell'area ove deve essere realizzato il fabbricato strumentale è legato alla sorte di quest'ultimo. SEZ. V SENTENZA 13 OTTOBRE 2017, N. 24112 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI . Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988, ratificata l. n. 329/1990 – Retribuzione dell'attività di lavoro dipendente svolta in uno dei due Stati contraenti da soggetto ivi residente - Soggezione a tassazione solo in tale Stato - Fondamento. In materia di imposta sui redditi, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con l. n. 329/1990, le somme percepite a titolo di retribuzione dell'attività di lavoro dipendente, svolta in uno dei due Stati contraenti, in cui il soggetto risiede, sono soggette a tassazione esclusivamente in tale Stato. Si veda Sez. 5, Sentenza n. 14474/16 In tema d'imposte sul reddito, le somme corrisposte a titolo di t.f.r. da datore di lavoro residente in Italia ad un soggetto residente in Svizzera sono imponibili in Svizzera, ove l'attività lavorativa sia stata ivi prestata, in base all'art. 15 della Convenzione italo-svizzera, che prevale sull'art. 23, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 917/1986, essendo la norma pattizia gerarchicamente sovra-ordinata alla legge ordinaria interna.