RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 11 OTTOBRE 2017, N. 23801 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Imposta comunale sugli immobili ICI - Fabbricato accatastata come unità collabente - Tassabilità come fabbricato - Esclusione - Tassabilità come area edificabile - Esclusione - Fondamento. In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , il fabbricato accatastato come unità collabente categoria F/2 , oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito. Si veda Cass. sez. V, sentenza n. 17815/17 In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , la sottrazione ad imposizione del fabbricato collabente, iscritto nella conforme categoria catastale F/2, in ragione dell'azzeramento della base imponibile, non può essere recuperata prendendo a riferimento la diversa base imponibile prevista per le aree edificabili, costituita dal valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste, atteso che la legge prevede l'imposizione ICI per le aree edificabili, e non per quelle già edificate, e che tale non può essere considerata l'area inserita dallo strumento urbanistico in zona di risanamento conservativo per la quale la normativa comunale preveda solo interventi edilizi di recupero. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretto applicare il criterio di determinazione della base imponibile prevista per le aree edificabili ad un fabbricato fatiscente, iscritto nella corrispondente categoria catastale F/2, realizzato su un'area in cui gli strumenti urbanistici consentivano solo interventi edilizi manutentivi . SEZ. V ORDINANZA 11 OTTOBRE 2017, N. 23812 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IN GENERE. Accantonamenti fiscalmente non deducibili a fondo rischi - Tassabilità al momento della loro utilizzazione - Fondamento - Fattispecie . In tema di imposte dirette, gli accantonamenti indeducibili a fondo rischi, essendo effettuati in previsione di passività prive dei requisiti di certezza e di determinabilità, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 75, comma 1, parte seconda, del d.P.R. n. 917 del 1986 attuale art. 109, comma 1, parte seconda, del medesimo d.P.R. , sicché, derogando al principio di competenza, sono tassabili al momento della loro utilizzazione. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretto sottoporre a tassazione la plusvalenza utilizzata dalla società nell'esercizio in cui le somme accantonate erano state utilizzate, quale sopravvenienze attive, a seguito dell'azzeramento del fondo . Si richiamano a Sez. V, sentenza n. 26290/16 In tema d'imposte dirette, l'art. 107 già 73 , comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 sancisce la regola della tassatività delle deduzioni per accantonamenti, che non sono ammesse fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, trattandosi di eccezioni al principio di certezza dell'imposizione tributaria, non eludibile da libere appostazioni prudenziali, sicché deve escludersi la deduzione per i rischi e gli oneri conseguenti ad un giudizio arbitrale pendente, in quanto ipotesi non tipizzata dal legislatore. b Sez. V , ordinanza n. 13048/17 In tema di imputazione dei componenti negativi del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 nel testo vigente ratione temporis , in assenza di diverse disposizioni specifiche, nel caso di incertezza nell’ an o di indeterminabilità nel quantum di detti componenti, si applica, in deroga al generale principio di competenza, il principio di cassa, secondo cui gli stessi possono essere imputati all’esercizio in cui ne diviene certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell’esercizio di competenza.