RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 4 OTTOBRE 2017, N. 23171 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE. Contratto atipico di prestito d'uso d'oro - Esercizio di competenza per imputazione dei costi - Assimilabilità a tali fini al contratto di mutuo - Conseguenze. Ai fini fiscali, il contratto atipico di prestito d'uso d'oro è assimilabile al contratto di mutuo, anche in ragione della comune funzione essenzialmente di finanziamento, sicché, l'esercizio di competenza cui riferire la deducibilità dei costi coincide con quello in cui si realizzano i ricavi, conseguenti alla trasformazione dell'oro ed alla vendita successiva dei prodotti che ne sono ricavati. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16349/14 In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 attuale art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza fattispecie in tema di attività estrattiva, in cui la S.C. ha precisato che, allorché si verifichi lo sfasamento temporale delle componenti reddituali, in applicazione del principio della correlazione sono i costi a seguire i ricavi, per cui una volta determinato l'esercizio di competenza dei ricavi, si determina automaticamente l'esercizio in cui divengono deducibili i costi . SEZ. V ORDINANZA 11 OTTOBRE 2017, N. 23833 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Imposta comunale sugli immobili ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 504/1992 - Estensione ai consorzi di bonifica - Esclusione - Fondamento. In tema di ICI, non è applicabile ai consorzi di bonifica l'esenzione di cui all'art. 7, comma l, lett. a del d.lgs. n. 504/1992, tenuto conto che la norma riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi elencati, tra cui non sono compresi i consorzi di bonifica e considerato che essa è di stretta interpretazione, avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, ed è quindi insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate. In precedenza a Sez. 5, Sentenza n. 24593/10 in tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l'esenzione, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a , d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali . Non potendosi identificare il concetto di finalità istituzionali , che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di servizi pubblici , che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società, ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione nella specie la S.C. ha escluso l'esenzione in esame per un immobile, appartenente ad una società nella quale era confluita l'azienda di servizi municipalizzata, adibito alla produzione di energia elettrica in favore, tra l'altro, di comune diverso da quello della sua ubicazione . b Sez. 5, Sentenza n. 19053/14 in tema di imposta comunale sugli immobili, i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l'espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all'imposta, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, trattandosi di beni non meramente detenuti dai consorzi ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica.