RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 23 GIUGNO 2017, N. 15695 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI – ANATOCISMO. Obbligazione dell'Amministrazione finanziaria - Interessi scaduti - Anatocismo - Art. 37 del d.l. n. 223 del 2006 - Applicabilità - Limiti temporali. In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. n. 233 del 2006 conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 , non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d'imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall'art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2823 del 2012 In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in legge 4 agosto 2006 n. 248 , non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d'imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall'art. 1283 cod. civ. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore. SEZ. V SENTENZA 23 GIUGNO 2017, N. 15690 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO PRECLUSIONI . Giudicato esterno - Imposta unica frazionata in più anni - Decisione separata relativa ad una annualità - Opponibilità nei giudizi concernenti le altre annualità - Limiti. In tema di opponibilità del giudicato esterno in materia tributaria, se un'unica imposta viene frazionata in più anni, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione laddove, invece, da un'unica fonte scaturiscano poste attive o passive differenti anno per anno, il giudicato coinvolge soltanto quella specifica annualità che costituisca oggetto del giudizio, e non si riflette sulle altre, articolandosi in maniera diversa gli elementi di fatto, ed essendo identica solo la questione giuridica che consente di risolvere il caso concreto. Il principio è conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4607 del 2008 In tema di opponibilità del giudicato esterno in materia tributaria, se un'unica imposta viene frazionata in più anni, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione laddove invece da un'unica fonte scaturiscano poste attive o passive differenti anno per anno, il giudicato coinvolge soltanto quella specifica annualità che costituisca oggetto del giudizio, e non si riflette sulle altre, articolandosi in maniera diversa gli elementi di fatto, ed essendo identica solo la questione giuridica che consente di risolvere il caso concreto.