RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. IV – 5 ORDINANZA 21 GIUGNO 2017 N. 15440 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. Occupazione di area pubblica destinata a parcheggio - Regime tariffario di cui al d.lgs. n. 507 del 1993 - Tassazione in capo al concessionario - Fondamento. L’occupazione di un’area pubblica, destinata a parcheggio dall'ente proprietario mediante concessione, va assoggettata a tassazione TOSAP in capo al concessionario, con riferimento all’area oggetto della concessione stessa e secondo il regime tariffario dettato dal d.lgs. n. 507 del 1993, atteso che il concessionario medesimo, malgrado la predeterminazione delle tariffe di parcheggio ed i relativi oneri, esercita una tipica attività d’impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17591 del 2009 La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP presuppone unicamente, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il fatto oggettivo dell'occupazione, a qualsiasi titolo ed anche senza titolo , di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini, mentre resta del tutto irrilevante l'eventuale atto di concessione, atteso che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo. SEZ. IV – 5 ORDINANZA 21 GIUGNO 2017 N. 15407 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Immobile adibito a sede di un seminario - Esenzione - Richiamo all’art. 7 comma 1, lett. I del d.lgs. n. 504 del 1992 - Esclusione - Ragioni. In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU , non è esentato dall'imposizione l’immobile adibito a sede di un seminario, atteso che l'art. 16 della l. n. 222 del 1985 cd. Trattato lateranense , nell’equiparare l’attività di formazione del clero a quella di culto e religione, indicando gli immobili esentati da tributi ordinari e straordinari, pone una norma programmatica, che postula una disposizione di attuazione specifica mancante con riferimento alla tassa anzidetta, e dovendosi escludere il richiamo analogico all’art. 7 comma 1, lett. I del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma agevolativa di stretta interpretazione dettata in materia di ICI. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4027 del 2012 L'immobile adibito a sede della Pontificia Università Gregoriana non è esentato dalla tassa sui rifiuti solidi urbani, perché l'art. 16 del Trattato lateranense, laddove stabilisce che lo stesso sarà esente da tributi ordinari e straordinari, verso lo Stato come verso qualunque altro ente, pone una norma programmatica che richiede una disposizione di attuazione, non adottata, però, con specifico riferimento alla tassa indicata, e tanto più necessaria in quanto la stessa ha sempre avuto la valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni.