RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE 5 ORDINANZA 16 GIUGNO 2017, N. 15015 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE. Trasmissione telematica della dichiarazione cartacea - Presunzione di identità dei dati del modello cartaceo e dei dati trasmessi in via telematica - Fondamento - Conseguenze - Onere della prova ai fini della dimostrazione di discordanze - Gravante sul contribuente. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale, tramite centri di assistenza o professionisti abilitati, comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all'esito della trasmissione all'anagrafe tributaria e quelli presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perché la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione. Ne consegue che, ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l'Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697,comma 2, c.c., trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo suo onere, in base all'ordinaria diligenza, conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13440/12 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la modalità di trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale per il tramite di centri di assistenza comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all'esito della trasmissione all'anagrafe tributaria e i dati presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perché la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione. Ne consegue che, ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l'Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo egli onerato, in base all'ordinaria diligenza, di conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui all'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. SEZIONE 5 SENTENZA 16 GIUGNO 2017, N. 15006 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE. Accertamento nei confronti di socio accomandante di s.a.s. - Assenza di conti correnti intestati alla società ed al socio accomandatario - Presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 - Applicabilità - Ragioni - Onere prova contraria - Spettanza. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, va affermata la riferibilità alla società in accomandita semplice, in assenza di conti correnti intestati alla stessa o al socio accomandatario, della movimentazione del conto corrente formalmente intestato al socio accomandante, atteso che la mera sussistenza del rapporto societario, pur in assenza di poteri gestori, fa presumere - ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 - che le operazioni siano state compiute nell’interesse della società e gestite economicamente dal socio accomandatario, salvo prova contraria di cui è onerato il contribuente. In precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8112/16 In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne l'estraneità alla propria attività di impresa.