RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE 5 ORDINANZA 28 GIUGNO 2017, N. 16167 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI. Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Trasferimenti coattivi - Occupazione acquisitiva - Sentenza di condanna della P.A. al risarcimento del danno - Disciplina prevista dall'art. 44 del t.u. dell'imposta di registro per l'espropriazione per pubblica utilità - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Sentenza a contenuto meramente patrimoniale - Configurabilità – Conseguenze. In tema di imposta di registro, alla sentenza che condanni la P.A. al risarcimento del danno per occupazione illegittima acquisitiva di un'immobile non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, per l'espropriazione per pubblica utilità e gli altri atti della pubblica autorità traslativi o costitutivi della proprietà, in quanto, pur essendo ai diversi comportamenti dell'amministrazione comuni gli effetti traslativi, è, nondimeno, distinto il titolo in base al quale il proprietario del fondo subisce la privazione del proprio diritto, essendo destinate le somme corrisposte, nel primo caso, a risarcire la perdita patrimoniale conseguente ad una attività illecita della P.A., e non riguardando, pertanto, il trasferimento, già avvenuto per effetto del fatto illecito. Una siffatta sentenza ha, quindi, natura meramente patrimoniale, ed è soggetta ad imposta secondo la disciplina stabilita per tali atti dalla tariffa allegata al citato d.P.R. n. 131 del 1986, con responsabilità solidale delle parti in causa. In senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2108 del 2005 In tema di imposta di registro, alla sentenza che condanna la P.A. al risarcimento del danno per occupazione illegittima acquisitiva di un'immobile non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 44, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per l'espropriazione per pubblica utilità e gli altri atti della pubblica autorità traslativi o costitutivi della proprietà, in quanto, pur essendo ai diversi comportamenti dell'amministrazione comuni gli effetti traslativi, è nondimeno diverso il titolo in base al quale il proprietario del fondo subisce la privazione del proprio diritto, essendo destinate le somme corrisposte, nel primo caso, a risarcire la perdita patrimoniale conseguente ad una attività illecita della p.a., e non riguardando, pertanto, il trasferimento, già avvenuto per effetto del fatto illecito. Una siffatta sentenza ha quindi natura meramente patrimoniale, ed è soggetta ad imposta secondo la disciplina stabilita per tali atti dalla tariffa allegata al citato d.P.R. n. 131/1986, con responsabilità solidale delle parti in causa. SEZIONE 5 ORDINANZA 28 GIUGNO 2017, N. 16128 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA. Contratto di concessione di vendita tra la casa automobilistica ed il concessionario - Bonus da erogare al concessionario - Qualitativi - Caratteristiche - Regime impositivo applicabile. In tema di IVA, sono soggetti all'ordinario regime impositivo i cd. bonus qualitativi , ovvero le erogazioni pagate dalla casa produttrice di autoveicoli, attraverso il distributore nazionale, al concessionario di vendita, quale corrispettivo dello svolgimento di specifiche obbligazioni di fare, riconducibili alla categoria dei servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 633/1972. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11398 del 2015 In tema di IVA, qualora i bonus , erogati dalla casa automobilistica al concessionario per il raggiungimento di obbiettivi quantitativi e qualitativi, abbiano, in concreto, natura mista, in quanto il riconoscimento dello sconto sia collegato ad obbligazioni qualitative non autonome ma funzionali alla realizzazione dell'obbiettivo quantitivo al cui verificarsi è condizionata l'esigibilità del bonus , sì da determinare una riduzione dei prezzi praticati dalla casa madre, ad essi trova applicazione il regime fiscale riservato agli abbuoni o sconti di cui all'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.