RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE VI – 5 ORDINANZA 21 GIUGNO 2017, N. 15439 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE . Fatturazione del compenso del professionista - Violazione del principio di cassa - Presunzione di colpa - Onere della prova contraria a carico del contribuente. In tema di sanzioni amministrative, sussiste una presunzione di colpa a carico del professionista che, nella fatturazione del suoi compensi, sia incorso nella violazione del principio di cassa di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, incombendo sul medesimo l'onere di provare di aver agito senza colpa. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE VI – 5 ORDINANZA 15 GIUGNO 2017, N. 14930 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO. Omessa dichiarazione del reddito - Accertamento d'ufficio - Metodo induttivo - Elementi utilizzabili - Presunzioni supersemplici - Ammissibilità - Effetti - Inversione dell'onere della prova. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio. In senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3115 del 2006 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dall'art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio. SEZIONE V SENTENZA 9 GIUGNO 2017, N. 14406 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE. Assoggettabilità ad IVA di prestazioni di servizi - Diritto di detrazione - Condizioni - Prestazione resa a fronte di un corrispettivo - Necessità - Materiale esecuzione della prestazione - Fattispecie relativa ai cd. premi impegnativa”. Ai fini della assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi, e del conseguente diritto alla detrazione dell’imposta assolta, l’onerosità dell’operazione è riconoscibile solo quando tra l’autore della prestazione ed il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico di scambio di adempimenti sinallagmatici, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al secondo, con la specificazione che il fatto generatore dell’IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione individualizzabile”, tale, cioè, da costituire condizione di esigibilità del corrispettivo. Così statuendo, la S.C. ha escluso l’assoggettabilità ad IVA dell’ipotesi dei cd. premi impegnativa”, per mancanza di un legame diretto ed immediato tra prestazione e corrispettivo, conseguentemente escludendo il diritto del destinatario della prestazione alla detrazione dell’IVA, possibile solo quando l’imposta assolta sia dovuta . Non si segnalano precedenti in termini.