RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA ORDINANZA 7 GIUNGO 2017, N. 14110 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Imposta comunale sugli immobili ICI - Concessione del diritto di superficie sul terreno deliberata dal comune - Attribuzione del diritto di superficie all’ATER - Anche in assenza di concessione - Conseguenze - Assoggettabilità ad imposizione. In tema di ICI, la concessione del diritto di superficie sul terreno deliberata dal comune, giusta l’art. 35 l. numero 865/71, è idonea, pur in assenza di successiva convenzione, a trasferire il diritto di superficie all’ATER che, avendo provveduto alla costruzione del fabbricato, ne è divenuta proprietaria e, per ciò solo, tenuta al pagamento dell’imposta. Si richiama, Cass. sez. V, Sentenza numero 15447/2010 In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , la concessione all'IACP di aree - espropriate dai comuni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 10 l. numero 167/62, come sostituito dall'art. 35 l. numero 865/71 - attribuisce al medesimo IACP il diritto di superficie, ovvero le facoltà ad esso riconducibili, sulle aree su cui il concessionario costruisce gli alloggi di edilizia economica e popolare, e rende, quindi, quest'ultimo soggetto passivo dell'imposta, ex art. 3 d.lgs. numero 504/92, non occorrendo, a tal fine, un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, in quanto l'incontro delle volontà dei due soggetti rileva su un diverso piano. SEZIONE SESTA - 5 ORDINANZA 7 GIUGNO 2017, N. 14204 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA. Notificazione atti impositivi a cittadino non residente nella Repubblica - Iscrizione all'A.I.R.E. - Presupposti - Decorrenza. In tema di imposte dirette, è valida la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi degli artt. 60, comma 1, lett. e , d.P.R. numero 600/73 e 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora lo stesso contribuente, benché trasferitosi all'estero, non abbia eletto domicilio - prima del perfezionamento della notifica - secondo le formalità di cui alle lett. d ed e -bis dell'art. 60 suddetto. Si veda il precedente di Cass. sez. V, sentenza numero 27154/2013 In tema di imposte dirette, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale numero 366/2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lett. c , e ed f e dell'art. 58, secondo comma, secondo periodo, d.P.R. numero 600/73, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E., è nulla la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e , d.P.R. cit., mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora, attraverso le risultanze del predetto albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all'estero.