RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA SENTENZA 31 MAGGIO 2017, N. 13740 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Esenzione – Immobile adibito a funzioni cimiteriali – Esclusione – Ragioni. In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, non è esentato dall'imposizione l’immobile costituito da un'area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico, atteso il conferimento dei rifiuti che lo stesso produce cd. rifiuti cimiteriali , classificati tra quelli urbani o ad essi assimilati, nemmeno potendosi sostenere l'equiparazione di un siffatto cespite con gli edifici di culto, in quanto questi ultimi sono incapaci, per definizione, di produrre rifiuti. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4027 del 2012 L'immobile adibito a sede della Pontificia Università Gregoriana non è esentato dalla tassa sui rifiuti solidi urbani, perché l'art. 16 del Trattato lateranense, laddove stabilisce che lo stesso sarà esente da tributi ordinari e straordinari, verso lo Stato come verso qualunque altro ente, pone una norma programmatica che richiede una disposizione di attuazione, non adottata, però, con specifico riferimento alla tassa indicata, e tanto più necessaria in quanto la stessa ha sempre avuto la valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni. SEZIONE SESTA – 5 ORDINANZA 26 MAGGIO 2017, N. 13421 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - IN GENERE. Guardia di Finanza - Esercizio di poteri di polizia giudiziaria - Autorizzazione del comandante regionale - Necessità - Esclusione. In tema di accertamenti tributari, qualora la Guardia di Finanza operi nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria, non è necessaria l'autorizzazione del comandante di zona, prevista dall'art. 33, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, la cui assenza, peraltro, anche nelle ipotesi di esercizio dei poteri di polizia tributaria, non comporta necessariamente, mancando una specifica previsione in tal senso, l'invalidità dell'atto compiuto, salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio. Si richiamo i seguenti precedenti i Sez. 5, Sentenza n. 857 del 2010 In tema di accertamento dell'IVA, l'acquisizione, da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito, di dati, documenti e notizie relative a conti correnti bancari non è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972, prevista esclusivamente al fine di consentire la trasmissione agli uffici finanziari di materiale acquisito per fini esclusivamente penali, ma a quella del Comandante di Zona, ai sensi degli artt. 52, ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972, e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973. ii Sez. 5, Sentenza n. 4066 del 2015 In materia tributaria, le irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento non comportano, di per sé e in assenza di specifica previsione, la loro inutilizzabilità, salva solo l'ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio. Nella specie la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso vizi procedurali dell'accertamento IVA scaturito a seguito di accesso della Guardia di Finanze presso la sede della società non autorizzato per iscritto .