RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – 5 26 MAGGIO 2017, N. 13420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DIVERSI - IN GENERE. Risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa - Ritenuta sulla tassazione a titolo di imposta - Art. 11, commi 5, 6 e 7, della l. n. 413 del 1991 - Applicabilità - Fondamento. In tema d'imposte sui redditi, è legittima la ritenuta del 20 per cento, a titolo di IRPEF, effettuata dall'Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa, potendo rientrare anch'essa nell'ambito di operatività dell'art. 11, commi 5, 6, e 7, della l. n. 413 del 1991, alla cui stregua sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze corrispondenti, tra l'altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perché carente ab origine o dichiarato illegittimo successivamente. In senso conforme già Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12533 del 2013 In tema di imposte sui redditi, è legittima la ritenuta del 20%, a titolo di IRPEF, effettuata dall'Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa, potendo rientrare anch'essa nell'ambito di operatività dell'art. 11, commi quinto, sesto e settimo della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alla cui stregua sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze corrispondenti, tra l'altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perché carente ab origine o dichiarato illegittimo successivamente. SEZIONE SESTA – 5 25 MAGGIO 2017, N. 13248 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA. Avviso di accertamento - Regolare notificazione ad alcuni soltanto dei condebitori solidali - Conseguenze - Notifica, o rinnovazione della notifica, agli altri condebitori, anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito - Ammissibilità - Ragioni. Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito. In precedenza, la risalente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6729 del 1995 In tema di imposta di registro, l'amministrazione finanziaria, che notifichi all'acquirente di un immobile accertamento di maggior valore oltre il termine di un anno dalla registrazione dell'atto, non incorre nella decadenza di cui all'art. 34 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, come modificato dall'art. 21 del R.D. 7 agosto 1936 n. 1369, qualora abbia proceduto alla tempestiva notificazione dell'avviso di accertamento all'alienante. Infatti, alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà fra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento, tempestivamente notificato solo ad alcuni debitori, spiega nei confronti di costoro tutti gli effetti che gli sono propri mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori ai quali non sia stato notificato validamente, pur non essendo idoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti quali il decorso dei termini di decadenza per impugnare l'accertamento medesimo determina pur sempre l'effetto conservativo di impedire la decadenza dell'Amministrazione stessa dal diritto all'accertamento consentendole quindi la notifica o la rinnovazione della stessa anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito.