RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 20 GENNAIO 2017, N. 1540 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Cumulo giuridico obbligatorio delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. 472/1997 - Omesso versamento di acconti e saldi delle imposte dovute - Applicabilità della continuazione - Esclusione - Fondamento. Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento. In senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza 10357/2015 in tema di violazioni della disciplina dell’imposta di bollo, la parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del Dpr 642/1972, alla cui formazione non abbia partecipato nella specie, assegni bancari privi di data o postdatati , deve, comunque, provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento del tributo, dovendosi ritenere che la violazione di tale obbligo, traducendosi nel mancato versamento dell’imposta, non abbia carattere meramente formale, sicché è esclusa l’applicazione della continuazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 . SEZIONE QUINTA 20 GENNAIO 2017, N. 1519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE. Operazioni bancarie - Valore probatorio - Ambito applicativo - Differenze tra prelevamenti e versamenti sul conto corrente. In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2 tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale 228/2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti. Si vedano a Sez. 5, Sentenza 15857/2016 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del Dpr 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. b Sez. 5, Sentenza 16697/2016 in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del Dpr 600/1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale 228/2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti .