RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 18 GENNAIO 2017, numero 1111 TRIBUTI IN GENERALE - “SOLVE ET REPETE” - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Agevolazione prevista dall’articolo 33, comma 3, l. numero 388/2000 – Presupposto - Acquirente del suolo che realizzi l’edificazione nel quinquiennio - Successivi acquirenti - Inapplicabilità – Fattispecie in tema edificazione realizzata da società partecipata dal primo acquirente. Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’articolo 33, comma 3, della legge 388/2000, “ratione temporis” vigente, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga ad opera dello stesso soggetto acquirente ed entro cinque anni dall’acquisto, atteso che la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di favorire lo sviluppo equilibrato del territorio e diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, è di stretta interpretazione e non può essere estesa all’attività edificatoria, sia pure tempestiva, di un successivo acquirente. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la revoca dell’agevolazione, essendo stata realizzata l’attività edificatoria non dalla società acquirente, ma da una sua partecipata cui era stato ceduto il diritto di superficie, ossia da un soggetto giuridico diverso . Il principio è conforme a i Sez. VI - V, ordinanza numero 13173/2012 il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’articolo 33, comma 3, l. numero 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’articolo 14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente. ii Sez. VI - V, ordinanza numero 5933/2013 il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’articolo 33, comma 3, l. numero 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’articolo 14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente.