RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 20 GENNAIO 2017, N. 1501 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA’ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE. Art. 15, comma 1, del Dpr 602/1973 - Sopravvenuto art. 68 del D.Lgs. 546/1992 - Differente ambito applicativo delle due norme - Conseguenze - Abrogazione implicita della norma precedente – Esclusione. In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’art. 15, comma 1, del Dpr 602/1973, ratione temporis” vigente, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del D.Lgs. 546/1992, regola, in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario, per cui non esplica alcun effetto abrogativo implicito nei confronti del citato art. 15, comma 1, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi. Il principio è conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza 12791/2011 in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’art. 15, primo comma, del Dpr 602/1973, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del D.Lgs. 546/1992, regola - in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto, quest’ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, del solo secondo comma del citato art. 15 del Dpr 602/1973 relativo anch’esso alla fattispecie della riscossione gradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dall’art. 37 del D.Lgs. 46/1999 , mentre non esplica alcun effetto nei confronti del primo comma del medesimo art. 15, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi . SEZIONE QUINTA 18 GENNAIO 2017, N. 1107 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE. Determinazione - Criteri di imputazione temporale dei corrispettivi di prestazioni di servizi - Distribuzione dell’onere della prova. In tema di reddito d’impresa, i corrispettivi conseguiti per prestazioni di servizi devono essere imputati all’esercizio in cui le prestazioni sono state ultimate, salvo che non ne sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, sicché incombe sull’Amministrazione finanziaria, che, assumendo un’erronea imputazione, pretenda una maggiore imposta, dimostrare il momento di ultimazione delle prestazioni e sul contribuente, il quale abbia registrato i ricavi in altro periodo d’imposta, che solo in tale anno questi sono diventati certi e determinabili nell’ammontare, mentre non lo erano alla chiusura del precedente esercizio, né alla scadenza dei termini per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 10903/2015 in tema di imposte sui redditi d’impresa, i costi sostenuti dopo la chiusura dell’esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell’anno già definito nella specie, storno di provvigioni su incentivi indebitamente corrisposti dalle case madri, le quali, nell’anno successivo, avevano revocato formalmente il mandato , costituiscono elementi di rettifica del bilancio dell’anno precedente, sicché concorrono a formare il reddito d’impresa ed incidono legittimamente in flessione sullo stesso tutte le volte in cui siano divenuti noti, in quanto certi e precisi nell’ammontare, prima della delibera di approvazione del risultato d’esercizio. b Sez. 5, Sentenza 25282/2015 in tema di reddito d’impresa, i costi devono essere imputati all’esercizio in cui è avvenuta la spedizione delle merci e a quello in cui le prestazioni sono state ultimate per gli appalti, a quello in cui l’opera e il s.a.l. sono stati approvati dal committente , salvo che non ne sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, sicché incombe sull’Amministrazione finanziaria, che, assumendo un’erronea imputazione, pretende una maggiore imposta, dimostrare tali fatti e sul contribuente il diverso anno in cui i costi sono diventati certi e determinabili nell’ammontare, anche se abbia proceduto alla doppia annotazione dello stesso importo tra le componenti negative costi e positive rimanenze finali , secondo i criteri di correttezza contabile, atteso che tale circostanza, potendo neutralizzare l’incidenza sul reddito dell’illegittima imputazione del costo e privare di fondamento la pretesa impositiva, va provata da chi la eccepisce alla stregua di un fatto impeditivo .