RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 13 GENNAIO 2017, N. 735 TRIBUTI IN GENERALE - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE. Interpello ex art. 11 della legge 212/2000 - Efficacia - Estensione alle fattispecie anteriori - Esclusione. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI BOLLO - IN GENERE. Libro giornale - Indicazione sintetica delle operazioni - Conseguenze in tema di imposta di bollo. - In tema di interpello cd. ordinario o generalizzato, l’efficacia della risoluzione o della circolare che lo segue vincola l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge 212/2000, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza o, al più, con riguardo ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello. - L’art. 2216 c.c. consente che nel libro giornale di una banca le operazioni della stessa specie possano essere indicate per sintesi giornaliera, con la conseguenza che il ridetto libro giornale non deve ritenersi integrato dal supporto informatico contenente ciascuna specifica operazione bancaria e che, pertanto, per quest’ultimo non deve pagarsi l’imposta di bollo prevista dall’art. 16, comma 1, lett. a , della tariffa allegata alla parte I del Dpr 642/1972. - Con riferimento al primo dei due principi enunciati dalla sentenza, si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza 16331/2014 il contribuente è tenuto a proporre interpello ex art. 11, della legge 212/2000, prima di porre in essere, nell’esercizio della propria attività economica, la condotta oggetto della richiesta di informazioni all’Amministrazione finanziaria, atteso che, diversamente, non si giustificherebbe l’efficacia vincolante, per entrambe le parti del rapporto tributario, dell’interpretazione fornita dall’Amministrazione medesima delle norme applicabili alla specifica fattispecie concreta. - Con riguardo al secondo, si veda Cass. Sez. 1, Sentenza 13672/1991 l’obbligo dell’annotazione nel libro giornale artt. 2215 e 2216 cc , con riguardo ad incassi di tipo omogeneo di cui l’imprenditore abbia a posteriori” notizia cumulativa e contestuale nella specie, incassi relativi alla gestione di ippodromo, comunicati periodicamente dall’UNIRE in esito al calcolo di percentuali sulle scommesse , insorge nel giorno di tale notizia, e può anche essere soddisfatto mediante registrazioni di sintesi, purché esse contengano indicazioni idonee alla ricostruzione delle operazioni imprenditoriali implicanti detti incassi. Quell’obbligo, pertanto, resta inosservato in presenza di una registrazione meramente riepilogativa degli indicati ricavi sulla base di totali mensili o settimanali con la conseguenziale rilevanza di tale inosservanza al fine di legittimare l’accertamento in rettifica dei redditi d’impresa, secondo le previsioni dell’art. 39 secondo comma lett. d del Dpr 600/1973 . SEZIONE QUINTA 13 GENNAIO 2017, N. 732 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI BOLLO - SANZIONI - IN GENERE. Pagamento tardivo - Sanzione prevista dall’art. 29, comma 2, del Dpr 642/1972 - Applicabilità - Fondamento - Abrogazione della norma ad opera dell’art. 5 del D.Lgs. 473/1997 - Sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 - Applicabilità. In tema di sanzioni per violazione delle disposizioni relative all’imposta di bollo, l’art. 29 del Dpr 642/1972 applicabile ratione temporis” e successivamente abrogato dall’art. 5 del D.Lgs. 473/1997 , nel prevedere al comma 1 l’applicazione di una soprattassa pari al 10 per cento dell’imposta non versata per l’omesso od insufficiente pagamento dell’imposta dovuta in modo virtuale, ed al comma 2 la riduzione alla metà della predetta sanzione nel caso di pagamento entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione, contempla espressamente l’ipotesi di tardività del pagamento, il cui assoggettamento a sanzione ha trovato conferma, anche a seguito della predetta abrogazione, ad opera dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che, in tema di riforma delle sanzioni tributarie non penali, ha previsto una sanzione generalizzata per tutte le ipotesi di pagamento tardivo. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 21449/2009 in tema di sanzioni per violazione delle disposizioni relative all’imposta di bollo, l’art. 29 del Dpr 642/1972 applicabile ratione temporis”, e successivamente abrogato dall’art. 5 del D.Lgs. 473/1997 , nel prevedere al primo comma l’applicazione di una soprattassa pari al 10 per cento dell’imposta non versata per l’omesso od insufficiente pagamento dell’imposta dovuta in modo virtuale, e al secondo comma la riduzione alla metà della predetta sanzione nel caso di pagamento entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione, contempla espressamente l’ipotesi di tardività del pagamento, il cui assoggettamento a sanzione ha trovato conferma, anche a seguito della predetta abrogazione, ad opera dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che, in tema di riforma delle sanzioni tributarie non penali, ha previsto una sanzione generalizzata per tutte le ipotesi di pagamento tardivo .