RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 12 GENNAIO 2017, N. 594 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - IMPOSTA COMUNALE SULL’INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI I.N.V.I.M. TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE. Bene oggetto di conferimento aziendale nel vigore della l. n. 904/1977 - Successiva cessione - Valore iniziale - Determinazione - Riferimento alla data del conferimento - Esclusione - Riferimento all’originario acquisto da parte del conferente - Necessità – Fondamento. In tema di INVIM, ove una società, resa conferitaria di un complesso aziendale nel vigore della l. n. 904/1977 il cui art. 10 ha esteso anche alle operazioni di conferimento di complessi aziendali il principio della neutralità fiscale” stabilito per le fusioni , abbia provveduto successivamente ad alienare uno dei beni oggetto del conferimento, andrà assunto in considerazione, ai fini della determinazione del valore iniziale del bene in questione, non già quello della data di conferimento, bensì quello risalente alla data in cui il bene sia stato a suo tempo acquistato dal conferente, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di quest’ultimo. Il principio è conforme alla non molto risalente Cass. sez. V, sentenza n. 865/2001 in tema di INVIM, ove una società, resa conferitaria di un complesso aziendale nel vigore della l. n. 904/1977 il cui art. 10 ebbe ad estendere anche alle operazioni di conferimento di complessi aziendali il principio della neutralità fiscale” stabilito per le fusioni , abbia provveduto successivamente ad alienare uno dei beni oggetto del conferimento, andrà assunto in considerazione, ai fini della determinazione del valore iniziale del bene in questione, non già quello della data di conferimento, bensì quello risalente alla data in cui il bene sia stato a suo tempo acquistato dal conferente, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di quest’ultimo.