RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 12 GENNAIO 2017, N. 586 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE. Base imponibile – Erogazioni corrisposte sotto forma di sconto tariffario al lavoratore non più in servizio – Inclusione - Fondamento - Natura di fringe benefit”. In materia di determinazione della base imponibile dell’IRPEF, ai sensi dell’art. 51 d.P.R. 917/1986, rientrano nel reddito da lavoro dipendente le erogazioni corrisposte sotto forma di sconto tariffario del servizio elettrico applicate ai dipendenti ENEL, sebbene non più in servizio, poiché integranti un vantaggio accessorio attribuito dal datore di lavoro ad alcune categorie di lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione ed in base agli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva, sul presupposto e riconoscimento appunto del rapporto di lavoro, al quale va equiparato ex art. 49, comma 2, lett. a , del medesimo d.P.R. anche il rapporto pensionistico. Si richiamano a Sez. 1, Sentenza 4231/1996 le riduzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai dipendenti, previste dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti delle imprese elettriche, non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi dell’art. 87 d.P.R. 645/1958, atteso che tale beneficio, essendo negato a soggetti che, pur avendo prestato lavoro, non possono usufruirne per la presenza di un altro beneficiario nello stesso nucleo familiare, non presenta carattere di interdipendenza necessaria con le prestazioni di lavoro effettuate. b Sez. 5, Sentenza 11414/2015 in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, le agevolazione tariffarie del servizio elettrico concesse ai dipendenti collocati a riposo o in aspettativa, ovvero alle vedove di lavoratori deceduti, sono qualificabili come integrazione al reddito da lavoro, ai sensi dell’art. 48 d.P.R. 597/1993, trattandosi di emolumenti stabili, periodici e ad erogazione comunque derivante dal rapporto di lavoro, attuale o pregresso.