RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 12 GENNAIO 2017, N. 580 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - IN GENERE. Decadenza - Termini per la notifica della cartella di pagamento - Disciplina anteriore all’entrata in vigore della legge 296/2006 - Applicabilità del termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c , del d.P.R. n. 602/1973 - Esclusione - Fondamento. In tema d’imposta sulla pubblicità, la notifica della cartella di pagamento a seguito di un atto di accertamento definitivo, eseguita in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 296/2006, è assoggettata all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2934 c.c., non essendo previsto un termine di decadenza specificamente riferito a tale ipotesi, né potendo applicarsi l’art. 25, comma 1, lett. c , del d.P.R. n. 602/1973, che è relativo a tributi di diversa natura ed è norma di stretta interpretazione, introdotta, peraltro, solo con il d.l. n. 106/2005, conv., con modif., dalla l. n. 156/2005. Si richiama Cass. sez. V, sentenza n. 8350/2012 in tema di imposta sulla pubblicità, la notifica della cartella di pagamento a seguito di un atto di accertamento definitivo ed eseguita in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 296/2006, è assoggettata all’ordinario termine di prescrizione e non al termine di decadenza di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, specificamente previsto in materia di imposte sui redditi, sia perché tra le diverse categorie di imposta sussiste un rapporto di specialità, sia perché costituisce principio generale quello per cui le norme che prevedono termini di decadenza sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione oltre i casi espressamente considerati, sia perché il precedente atto di accertamento esclude ogni esigenza di sottrarre il contribuente ad una indeterminata soggezione al potere impositivo. SEZIONE QUINTA 12 GENNAIO 2017, N. 578 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - IN GENERE. Iscrizione a ruolo in pendenza della impugnazione dell’avviso di accertamento – Ammissibilità – Limiti – Intero ammontare della pretesa tributaria – Necessità – Fondamento. In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 507/1993 non prevede, in pendenza del giudizio di primo grado contro l’avviso di accertamento, l’iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa dall’erario. Da ciò consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, resta consentito all’ente impositore di procedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, attesa peraltro l’inapplicabilità dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito. In senso conforme, già Cass. sez. V, sentenza n. 7785/2008 in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 507/1993 non prevede, in pendenza del giudizio di primo grado contro l’avviso di accertamento, l’iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa dall’erario. Da ciò consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, resta consentito all’ente impositore di provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, attesa peraltro l’inapplicabilità dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate.