RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. QUINTA 22 DICEMBRE 2016, N. 26727 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' IN GENERE Modalità di diffusione del messaggio pubblicitario Base di calcolo dell’imposta Superficie destinata alla pubblicità Esclusione della cornice. In tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, sicché deve farsi riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1161/2008 In tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. La verifica dell'effettivo impiego della cornice dell'impianto per la pubblicità è accertamento, di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al vizio di motivazione.