RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. SESTA – 5 19 DICEMBRE 2016, n. 26247 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE – DETERMINAZIONE Riscatto di servizi pre-ruolo prestati presso la stessa P.A. – Indennità di buonuscita – Detrazione dei contributi volontariamente versati dal dipendente – Imposizione fiscale ordinaria – Sussistenza – Fondamento. In tema di determinazione della base imponibile dell'IRPEF, giusta l’art. 2 l. n. 482/1985, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto, tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in questo caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8403/13 in tema di determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, a norma dell'art. 2 l. n. 482/1985, ove la formazione di una parte dell'indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto e relativi, nella specie, a lavoro prestato presso la medesima P.A. , tale parte dell'indennità non va sottratta all'imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un'anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili.