RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

30 MARZO 2017, N. 62 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – legge finanziaria per gli anni 2016/2018 – patto di stabilità interno – determinazione del livello della spesa regionale autorizzata in termini di obiettivo euro-compatibile, nelle more della definizione, ai sensi dell’art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 [legge di stabilità 2013], dell’accordo tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per gli anni 2016 e 2017 – non fondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 19/2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e ai princìpi del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 454, della legge n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 , non è fondata. La Regione autonoma, infatti, consapevole di essere tenuta al rispetto del principio fondamentale dell’accordo, ha inteso stabilire una mera programmazione regionale interna, finalizzata ad assicurare la continuità gestionale, nelle more della definizione dell’accordo”. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 19/2015 lo strumento dell’accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l’autonomia finanziaria ad esse spettante. Ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni esistenti nelle varie realtà territoriali. 24 MARZO 2017, N. 59 ACQUE. Norme della Regione Abruzzo – disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane – canoni di concessione per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico – determinazione in base alla potenza efficiente” di ciascun impianto, come ufficialmente definita dall’AEEG [Autorità per l’energia elettrica e il gas] e dal GES [Gestore dei servizi elettrici] – illegittimità costituzionale parziale. Le Regioni, salvo l’onere di adeguarsi a quanto verrà stabilito dallo Stato, hanno attualmente titolo, nell’ambito della propria competenza ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto del principio fondamentale della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava, nonché dei principi di economicità e ragionevolezza, previsti espressamente dall’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83/2012 e condizionanti l’esercizio della competenza regionale già prima della definizione con decreto ministeriale dei criteri generali. Le Regioni, in altri termini, sono competenti a determinare e a quantificare, nel rispetto dei sopra ricordati principi, la misura dei canoni idroelettrici, dovendosi ricondurre tale intervento alla materia di potestà concorrente produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. È loro precluso, però, adottare criteri generali per detta determinazione, essendo tale attività ascrivibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza” nella perdurante attesa che sia adottato il ricordato decreto ministeriale, in tale ambito restano pur sempre fermi, ove stabiliti, i criteri previsti dalla normativa statale di riferimento. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 158/2016 in materia di canoni idroelettrici, la determinazione e la quantificazione della misura di detti canoni devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost È invece ascrivibile alla tutela della concorrenza” , di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e , Cost., la disciplina di cui all’art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012, ovvero la definizione, con decreto ministeriale, dei criteri generali che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni.