RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 28 DICEMBRE 2016, N. 27153 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 REDDITI DI IMPRESA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IN GENERE. Illecita percezione di contributi in conto impianti Tassabilità per competenza e non per cassa – Fondamento. In tema di IRPEF, l’art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, nel sancire la tassabilità dei proventi di natura illecita, rimanda, quanto alle modalità di concreta tassazione, alle disposizioni previste per ciascuna categoria di redditi, sicché i contributi in conto impianti, anche se percepiti illecitamente, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 21, comma 4, lett. b, della l. n. 449 del 1997 1 gennaio 1998 , concorrono a formare il reddito imponibile in correlazione temporale e quantitativa al processo di ammortamento dei beni strumentali per l'acquisizione dei quali sono stati concessi e, quindi, con modalità corrispondenti al periodo di competenza economica. In precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13734 del 2016 In tema di determinazione del reddito di impresa, sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all'onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all'acquisto di beni materiali o immateriali strumentali. In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato contributo in conto impianti quello percepito per l'acquisto di un terreno destinato alla costruzione di un fabbricato industriale, ammortizzabile nell'ambito di un progetto di investimento agevolato, ai sensi della l. n. 488 del 1992 . SEZIONE SESTA – 5 20 DICEMBRE 2016, N. 26293 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP. Presupposti Due dipendenti part time con mansioni di segretarie Configurabilità dell'autonoma organizzazione Sussistenza. In tema di IRAP, sussiste il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ove il professionista si avvalga dell'opera di due dipendenti con mansioni di segretarie, sebbene impiegate part time . Si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 2016 In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell' autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l'autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi .