RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 28 DICEMBRE 2016, numero 27080 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE AGEVOLAZIONI VARIE – IN GENERE. Recupero credito d’imposta ex art. 33 l. numero 388/2000 – Termine – Dies a quo”. In tema di agevolazione tributaria ex art. 33, comma 3, l. numero 388/2000, vigente ratione temporis , in caso di mancata edificazione entro cinque anni dall'acquisto in area soggetta a piano urbanistico particolareggiato, il termine di decadenza per l’emissione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria di registro e connesse sanzioni è quello triennale di cui all’art. 76, comma 2, d.P.R. numero 131/1986, decorrente nella specie dalla registrazione dell’atto di rivendita del bene, non dovendo essere comunicata dal contribuente la perdita del beneficio fiscale. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza numero 1303 del 2007 In tema di agevolazioni tributarie, il termine triennale di decadenza stabilito dall'art. 41-ter l. 17 agosto 1942, numero 1150, introdotto dall'art. 15, comma 3, l. numero 765/1967, per il recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria delle imposte dovute in misura ordinaria, a seguito della decadenza dai benefici fiscali prevista dalla medesima disposizione per le opere edilizie eseguite senza licenza o in contrasto con essa, decorre dalla data in cui l'Ufficio possa adottare, motivatamente e fondatamente, gli atti dovuti, ovverosia dal momento in cui esso sia venuto in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini dell'emissione del provvedimento di rettifica, contenente sostanzialmente il diniego dell'agevolazione illegittimamente goduta pertanto, qualora l'Ufficio abbia invitato il contribuente a fornire la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina agevolativa, è dall'invio di tale richiesta che decorre il triennio entro il quale l'Ufficio deve attivarsi. ii Sez. 6 - 5, Ordinanza numero 2527 del 2014 In tema di benefici fiscali cosiddetta prima casa , ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a , della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, numero 131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto. iii Sez. 5, Sentenza numero 23222 del 2015 La proroga di due anni, di cui art. 11, comma 1, l. numero 289/2002 è applicabile, pur in assenza di un espresso richiamo, nel successivo comma 1 bis, anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza delle agevolazioni nella specie, per l'acquisto della prima casa , in ragione della piena assimilazione, da parte del legislatore, tra le violazioni delle disposizioni agevolative e di quelle relative all'enunciazione del valore degli immobili, sicché non si giustificherebbe un diverso trattamento. iv Sez. 5, Sentenza numero 18676 del 2016 In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dall'art. 5 l. numero 168/1982, consistenti nella misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dell'acquirente dell'immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato ed effettivamente attivato dal medesimo soggetto, possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi la finalità dichiarata nell'atto di acquisto entro il termine triennale di decadenza ex art. 76 d.P.R. numero 131/1986, che inizia a decorrere dal momento in cui l'intento del contribuente sia rimasto ineseguito, ossia dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto, restando irrilevante che l'eventuale revoca del beneficio sia intervenuta pochi giorni prima, in mancanza di prova, da parte del contribuente, circa la possibile attuazione in concreto del piano di recupero nel limitato spazio temporale tra la notifica dell'atto di revoca ed il decorso del triennio.