RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – 5 14 DICEMBRE 2016, N. 25645 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Accertamento induttivo ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 - Presupposti - Collocazione temporale dei periodi d'imposta di paragone - Consecutività e/o anteriorità rispetto all'accertamento - Esclusione. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nel prevedere che l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, non richiede che, necessariamente, tali periodi siano consecutivi o anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 237 del 2009. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel prevedere che l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, non richiede che, necessariamente, tali periodi siano consecutivi od anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento.