RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 26 OTTOBRE 2016, N. 21615 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA. Agevolazioni tributarie per i territori montani - Società agricola - Spettanza - Condizioni - Sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di IAP - Presentazione dell’istanza successivamente all’acquisto - Omessa menzione del beneficio nell’atto - Irrilevanza. In tema d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, possono godere delle agevolazioni tributarie previste dall’articolo 2, comma 4, d.lgs. n. 99/2004, le società agricole che, pur se in data successiva all’acquisto, abbiano presentato, a norma dell’articolo 1, comma 5- ter , d.lgs. 99 cit., istanza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale IAP e siano risultate, nel termine di ventiquattro mesi, in possesso dei requisiti necessari, a nulla rilevando che, nell’atto di trasferimento, sia stato invocato il diverso beneficio di cui all’articolo 9 d.P.R. n. 601/1973, poiché tale comportamento non rivela la volontà di fruire di un’agevolazione diversa da quella spettante e lascia, comunque, impregiudicato il diritto di attivarsi per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 5378/2014 in tema di agevolazioni tributarie, l’articolo 2 d.lgs. n. 9/2004, che parifica il trattamento fiscale, in materia di imposizione indiretta e creditizia, tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società di cui all’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, qualificate come imprenditori agricoli professionali, ha carattere innovativo e non supera i confini delle provvidenze fiscali destinate agli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale, sicché non si applica agli atti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore né rileva riguardo ai benefici funzionali al riordino della piccola proprietà contadina. b Sez. 5, Sentenza 22001/2014 in tema d’imposta di registro, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni tributarie per i territori montani previste dall’articolo 9 d.P.R. n. 601/1973, l’acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, senza che sia necessaria l’esclusività o la prevalenza di tale attività rispetto alle altre eventualmente esercitate, che, quindi, restano irrilevanti, a meno che da esse non si ricavi, sotto il profilo probatorio, l’impossibilità della coltivazione del fondo. In ogni caso, la prova della qualità di coltivatore diretto può essere fornita con qualsiasi mezzo dal contribuente ed il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito. SEZIONE QUINTA 26 OTTOBRE 2016, N. 21582 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Iscrizione a ruolo in pendenza dell’impugnazione avverso l’avviso di accertamento - Ammissibilità - Limiti - Intero ammontare della pretesa tributaria - Necessità - Conseguenze - Riscossione frazionata - Esclusione. In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU , l’articolo 72 d.lgs. n. 507/1993 non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie, l’iscrizione a ruolo del solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall’articolo 15 d.P.R. n. 602/1973, sicché, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, resta consentito all’ente impositore provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto dal comma 1 dell’articolo 15 cit., non potendo tale fattispecie essere sussunta neppure sotto l’articolo 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito. Il principio è conforme a quello enunciato da Cass. Sez. 5, Sentenza 28091/2009 in tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU , l’articolo 72 d.lgs. n. 507/1993 non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie, l’iscrizione a ruolo del solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall’articolo 15 d.P.R. n. 602/1973. Ne consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, resta consentito all’ente impositore di provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto dal comma primo dell’articolo 15 cit., non potendo tale fattispecie essere sussunta neppure sotto l’articolo 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito.