RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 26 OTTOBRE 2016, N. 21570 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Cumulo giuridico obbligatorio delle sanzioni ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997 - Omesso versamento di acconti e saldi delle imposte dovute - Applicabilità della continuazione - Fondamento. In tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, si applica un’unica sanzione ridotta in luogo della somma delle sanzioni previste per i singoli illeciti in caso di omesso versamento, alle prescritte scadenze, degli acconti e dei saldi delle imposte dovute, atteso che l’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 identifica l’entità della sanzione, ma non incide sull’operatività della nuova disciplina della continuazione o della progressione , di cui all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, che ha reso obbligatorio il cumulo giuridico ed ha escluso la necessità che le violazioni siano riconducibili alla medesima risoluzione”, allo stesso periodo d’imposta ed allo stesso tributo. In precedenza i Sez. 5, Sentenza 7163/2002 in caso di pluralità di infrazioni alla medesima disposizione in materia di IVA, commesse, in periodi di imposta diversi, prima dell’entrata in vigore della riforma della disciplina generale delle sanzioni extrapenali degli illeciti tributari, introdotta con d.lgs. n. 472/1997, trova applicazione retroattiva, in forza del principio del favor rei” introdotto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 3, 25, comma 2, e 29, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 472 e 16, primo comma, lett. a , d.lgs. n. 471/1997 la disciplina del cumulo giuridico obbligatorio delle sanzioni stabilita dall’art. 12 d.lgs. n. 472, cit. - nel testo originario, anteriore alle modifiche apportate dall’art. 2, primo comma, lett. e , d.lgs. n. 203/1998 e dall’art. 2 d.lgs. n. 99/2000 - in quanto disciplina più favorevole al contribuente, considerato che il cumulo giuridico ha la funzione di attenuare il maggior rigore del cumulo materiale delle sanzioni e, pertanto, non può comportare l’irrogazione di una sanzione eguale o maggiore di quella che deriverebbe dalla somma delle singole sanzioni irrogabili per ciascuna delle infrazioni commesse nè a tale conclusione può opporsi la specificità della disciplina delle sanzioni in materia di IVA dettata dall’art. 48 d.P.R. n. 633/1972, essendo stata detta norma abrogata espressamente dall’art. 16 d.lgs. n. 471/1997, entrato in vigore contemporaneamente al coevo d.lgs. n. 472. ii Sez. 6 - 5, Ordinanza 26457/2014 in tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, l’applicazione del regime del cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dall’art. 12 d.lgs. n. 472/1997, può essere richiesta soltanto nell’ambito di un iter” processuale corretto, che, per quanto attiene al giudizio di legittimità, presuppone la formulazione della richiesta nel giudizio di merito, affinché essa possa essere riproposta, se rigettata o non valutata, nel giudizio di cassazione. iii Sez. 5, Sentenza 411/2015 in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, l’art. 3 d.lgs. n. 472/1997, applicabile ai procedimenti in corso” alla data dell’1 aprile 1998, purché il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo, ha sancito il principio del favor rei”, sicché la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, ha portata retroattiva nei giudizi pendenti. Tale normativa di carattere generale è applicabile anche alle violazioni in materia di IVA, atteso che il nuovo regime sanzionatorio, introdotto dal d.lgs. n. 471/1997 ed entrato in vigore l’1 aprile 1998, prevede una sistematica repressiva meno onerosa rispetto al precedente sistema. In particolare, l’art. 16 ha abrogato, fra l’altro, l’art. 41 d.P.R. n. 633/1972 e l’art. 6, comma 8, ha determinato i margini del quantum” della pena pecuniaria dovuta in ipotesi di omessa autofatturazione da parte del cessionario o del committente, senza però riproporre, neppure nella riformulazione contenuta nel d.lgs. n. 203/1998, il pagamento dell’imposta avente anch’esso, nel regime dell’abrogato art. 41, natura sanzionatoria . iv Sez. 5, Sentenza 26077/2015 in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’istituto della continuazione, sancito dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997, secondo cui quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, è applicabile anche all’ICI. SEZIONE QUINTA 19 OTTOBRE 2016, N. 21157 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Requisizione di immobile - Assoggettabilità ad imposta del proprietario - Sussistenza - Fondamento. In tema di ICI, la requisizione non priva il proprietario del possesso del bene, salvo che, a seguito della realizzazione dell’opera pubblica, intervenga l’irreversibile trasformazione del fondo, sicché lo stesso è soggetto passivo dell’imposta anche se l’immobile sia detenuto dal beneficiario della requisizione. Il principio è conforme a Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza 19041/2016 in tema d’ICI, l’occupazione temporanea d’urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga il decreto di esproprio o comunque l’ablazione del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell’imposta ancorché l’immobile sia detenuto dall’occupante.