RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 14 OTTOBRE 2016, N. 20797 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 – ICI. Decadenza dal potere di accertamento - Termine di cinque anni - Applicabilità - Condizioni - Dies a quo” - Distinzione. In tema d’ICI, l’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, che ha abrogato dal 1° luglio 2007 il previgente art. 71, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 e si applica, ai sensi del predetto art. 1, comma 171, anche ai rapporti d’imposta precedenti alla data della sua entrata in vigore 1° gennaio 2007 , ha aumentato da tre a cinque anni il termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, il quale, nel caso in cui l’occupazione o la detenzione dei locali sia in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, decorre dall’anno corrente, mentre se tale situazione si sia verificata successivamente opera dal 20 gennaio dell’anno successivo. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 14 OTTOBRE 2016, N. 20784 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI. Attuari, agronomi, chimici e geologi - Contributo all’ente di previdenza ex art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996 - Deducibilità - Esclusione - Fondamento. In tema d’IRPEF, il contributo integrativo di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996 a favore delle casse o enti di previdenza competenti nella specie, a favore dell’ente gestore della previdenza obbligatoria degli attuari, chimici, dottori agronomi e forestali, geologi non costituisce costo deducibile dal reddito complessivo, trattandosi di onere che non grava sul contribuente professionista ma è posto dalla legge a carico del cliente dello stesso. Si veda Cass. Sez. 5, sentenza n. 13465/14 il contributo integrativo di cui all’art. 11 l. n. 21/1986, da versare alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, non costituisce costo” deducibile, trattandosi di onere che non grava sul contribuente professionista ma è posto dalla legge a carico del cliente dello stesso.