RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 12 OTTOBRE 2016, N. 20522 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE. Servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione - Termine di decadenza per l’accertamento - Art. 13 del Dpr 641/1972 - Applicabilità - Dies a quo” . In tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, deve essere applicata la disciplina speciale di cui all’art. 13 del Dpr 641/1972 e non quella generale prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 472/1997, sicché opera il termine di decadenza triennale, il cui dies a quo” va identificato nel giorno in cui è stata commessa la violazione e, cioè, in quello entro cui deve essere pagata la bolletta poiché la tassa di concessione governativa va riscossa unitamente al canone di abbonamento, ai sensi della nota 1 all’art. 21 della Tariffa allegata al Dpr 641/1972. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza 8825/2012 in tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, fatto generatore e presupposto applicativo dell’imposizione - anche nella disciplina della gestione del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al Dpr 156/1973, successivamente sostituita dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 259/2003 - non è il provvedimento amministrativo di concessione, o, in sua vece, il titolo di abbonamento, ma, per effetto del collegamento operato dalla nota 1” esplicativa della voce n. 131 della Tariffa allegata al Dpr 641/1972, tra la debenza del tributo ed il numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, la scadenza periodica del pagamento dei corrispettivi per le prestazioni del servizio di telefonia mobile. Ne consegue che il dies a quo” dal quale decorre il termine triennale di decadenza per l’accertamento dell’omesso pagamento della tassa, fissato dall’art. 13 del Dpr 641/1972, si individua con riferimento alle singole scadenze di adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo-canone di servizio, e, quindi, con riferimento alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle singole bollette. ii Sez. 6 - 5, Ordinanza 5668/2016 in tema di radiofonia mobile, come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 17 settembre 2015 in C-416/2014, non è incompatibile né con la disciplina comunitaria in materia, né con l’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la normativa nazionale italiana che prevede un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, assoggettando solo coloro che sottoscrivono un contratto di abbonamento - e non anche coloro che acquistano carte prepagate eventualmente ricaricabili - alla tassa di concessione governativa. iii Sez. 6 - 5, Ordinanza 5668/2016 in tema di radiofonia mobile, ai fini dell’applicazione della tassa di concessione governativa, il contratto di abbonamento, in cui sia precisato il tipo di apparato terminale di cui si tratta e la relativa omologazione, è equiparato ad un’autorizzazione generale o ad una licenza di stazione radioelettrica, per cui, non occorrendo alcun intervento dell’Amministrazione, non può ravvisarsi contrasto con gli artt. 20 della direttiva comunitaria 22/2002 ed 8 della direttiva comunitaria 5/1999, come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 17 settembre 2015 in C-416/2014 .