RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 12 OTTOBRE 2016, N. 20515 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 – ICI. Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i , d.lgs. n. 504/1992 - Spettanza - Mancato utilizzo dell’immobile - Irrilevanza - Condizioni. In tema d’ICI, l’esenzione dall’imposta, prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i , d.lgs. n. 504/1992, spetta anche ove il bene non sia stato utilizzato, purché ciò sia avvenuto, come accertato dal giudice di merito, per una causa che non abbia comportato la cessazione della sua strumentalità rispetto all’esercizio delle attività protette, non potendo rilevare, come elemento ostativo ai fini del riconoscimento del beneficio, un concetto quantitativo di utilizzo, del tutto estraneo alla previsione normativa. Si vedano a Sez. 5, Sentenza 13970/2016 in tema di imposta comunale sugli immobili ICI , lo svolgimento esclusivo nell’immobile nella specie, di proprietà di ente ecclesiastico di attività di assistenza o di altre attività equiparate, senza le modalità di un’attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini dell’esenzione dall’imposta, prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i , d.lgs. n. 504/1992, e va accertato in concreto, con criteri di rigorosità, seguendo le indicazioni della circolare ministeriale 2/DF/2009 e, dunque, verificando determinate caratteristiche della clientela” ospitata, della durata dell’apertura della struttura e, soprattutto, dell’importo delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai prezzi di mercato”, onde evitare un’alterazione del regime di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di Stato. b Sez. 6 - 5, Ordinanza 17562/2016 in tema d’imposta comunale sugli immobili, l’art. 37, comma 53, .d.l. n. 223/2006, conv. nella legge 248/2006, ha fatto salvo l’obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell’imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d’imposta, non conoscibili per via officiosa dal comune, sicché, in tali casi, l’ente impositore è esonerato dall’onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio. SEZIONE QUINTA 5 OTTOBRE 2016, N. 19864 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE. Notificazione a mezzo posta - Spedizione in busta chiusa - Mancato riferimento al contenuto della busta - Conseguenze - Mera irregolarità - Condizioni. Nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anziché in plico senza busta come previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 546/1992, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata. Si richiama, Sez. 5, Sentenza 15309/2014 nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso anziché in plico senza busta come previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 546/1992, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata.