RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. QUINTA 5 OTTOBRE 2016, N. N. 19886 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. – ALIQUOTE. Rifiuti - Individuazione del regime e dell'aliquota – Criteri. In materia d'IVA, ai fini della qualificazione delle attività inerenti i rifiuti/rottami, costituisce criterio dirimente per l'individuazione del regime e dell'aliquota applicabile ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972 non la natura o l'origine del bene oggetto di commercio, ma il ciclo di smaltimento o produttivo nel quale tale bene viene inserito, alla luce della definizione di rifiuto ex art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, conv. nella l. n. 178 del 2002, ratione temporis” vigente, in ragione del quale i materiali destinati ad essere riutilizzati nello stesso o in altro ciclo produttivo non sono classificabili come rifiuti. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. – ALIQUOTE. Gestione di rifiuti - Commercio di rottami - Differenze. In materia di IVA, la gestione di rifiuti - intesa come prelievo, cernita e raggruppamento di rottami non destinati ad ulteriore utilizzazione in ciclo produttivo - è disciplinata ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972 tabella A, parte terza, punto 127 sexiesdecies, con applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento, mentre nel caso di commercio di rottami, rientrando il bene nel ciclo produttivo, deve essere applicato l'art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972 con assolvimento dell'IVA mediante reverse charge ad aliquota ordinaria. Sul primo principio, si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14583 del 2014 In materia di IVA, l'aliquota agevolata del dieci per cento, prevista dal punto 127 sexiesdecies della parte III della Tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può essere riconosciuta solo alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti speciali previsti dall'art. 7, comma 3, lettera g , d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 oggi sostituito dall'art. 184, comma 3, lett. g del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , tra i quali non è compreso il combustibile derivato da rifiuto CDR , non riferendosi la disposizione, di natura agevolatrice e, quindi, di stretta interpretazione, a tutti i rifiuti speciali di cui al comma 3 del citato art. 7, ma solo a quelli contemplati nella lett. g . Sul secondo, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14583 del 2014 In materia di IVA, l'aliquota agevolata del dieci per cento, prevista dal punto 127 sexiesdecies della parte III della Tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può essere riconosciuta solo alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti speciali previsti dall'art. 7, comma 3, lettera g , d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 oggi sostituito dall'art. 184, comma 3, lett. g del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , tra i quali non è compreso il combustibile derivato da rifiuto CDR , non riferendosi la disposizione, di natura agevolatrice e, quindi, di stretta interpretazione, a tutti i rifiuti speciali di cui al comma 3 del citato art. 7, ma solo a quelli contemplati nella lett. g .