RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 18 MARZO 2016, N. 5392 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA. Al solo curatore del fallimento - Conseguenze - Definitività dell’atto nei confronti del fallito - Esclusione. L’avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d’impugnazione instaurato dal curatore. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 25616/2010 il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario. Tale regola, applicabile nell’ipotesi di società in bonis”, affievolisce, nell’ipotesi di avviso di accertamento notificato al curatore del fallimento di società di persone, estendendosi la rappresentanza processuale del curatore a tutte le controversie relative ai rapporti compresi nel fallimento, così che, essendo egli libero di agire nell’interesse di ciascun soggetto rappresentato e, dunque, sia della società, che dei suoi soci, l’integrità del contraddittorio viene ad essere garantita dall’unicità del curatore. b Sez. 5, Sentenza 16816/2014 in tema di contenzioso tributario, la sentenza di merito che accerta il credito erariale nei confronti del curatore del fallimento, il quale, pur avendone contezza, non sia intervenuto nell’autonomo giudizio introdotto dal fallito ed avente ad oggetto il medesimo atto impositivo, spiega i suoi effetti solo nella procedura concorsuale in quanto funzionale alla scelta dell’Amministrazione finanziaria di ottenere un titolo ai fini dell’ammissione al passivo. Ne consegue che il giudicato formatosi in detto giudizio non può essere opposto dal fisco al contribuente tornato in bonis”, nei cui confronti risulti pronunciata altra sentenza del giudice tributario, anch’essa passata in giudicato, di annullamento dell’atto impositivo, poiché i due giudicati operano su piani distinti e non può essere ravvisato un contrasto tra gli stessi, visto che nei rapporti tributari la sostituzione processuale del curatore al fallito è caratterizzata da elementi di peculiarità e resta subordinata e limitata alle valutazioni di opportunità del primo. c Sez. 5, Sentenza 7874/2015 in tema di contenzioso tributario, solo la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa, sicché, nel caso in cui l’atto impositivo sia stato notificato al solo curatore e non anche alla società fallita, il termine per proporre impugnazione non può decorrere, per il fallito, dalla generica comunicazione, da parte del curatore, di una insinuazione tardiva di un credito erariale, né dalle risultanze della verifica dello stato passivo in cui detto credito sia stato insinuato, ma solo dalla trasmissione dell’intera documentazione relativa alla pretesa erariale nella specie, la copia della cartella di pagamento , fermo restando che grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare il momento in cui tale atto sia venuto a conoscenza del contribuente, in modo da individuare la data dalla quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992.