RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 9 MARZO 2016, N. 4606 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA – DETRAZIONI. Appartamenti destinati ad attività turistico ricettive - Agriturismo - Spese di ristrutturazione - Ordinario regime di detrazione delle spese - Applicabilità - Fondamento. In tema di IVA, l’ordinario regime di detrazione delle spese, di cui agli artt. 19 del Dpr 633/1972, è applicabile anche ai costi sostenuti per la ristrutturazione di immobili utilizzati per l’esercizio della impresa avente ad oggetto l’attività agrituristica, per i quali la funzione abitativa dell’immobile, costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l’ospitalità della clientela, è direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata all’imposta. Precedenti utili a Sez. 5, Sentenza 2362/2013 in tema di IVA, l’art. 19, primo comma, del Dpr 633/1972, consentendo al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso, ed inoltre non introduce deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato spetta, pertanto, al soggetto straniero che agisca, ai sensi dell’art. 38 ter del Dpr 633 cit., per ottenere il rimborso dell’imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande” dimostrare che le prestazioni formino oggetto dell’attività propria dell’impresa. b Sez. 5, Sentenza 6200/2015 in materia d’IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, il contribuente può portare in detrazione l’imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività d’impresa, anche se non ne è proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica e gli accordi intercorsi tra le parti, salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta. c Sez. 5, Sentenza 8628/2015 in tema di IVA, ai fini della detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del Dpr 633/1972, in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 4 e 17 della sesta Direttiva del Consiglio CE n. 77/388, così come interpretati dalla Corte di giustizia CE sentenza 11 luglio 1991, causa C-97/90 e sentenza 18 dicembre 2008, causa C-488/07 , la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell’impresa. In applicazione del principio, la S.C. ha ammesso la detraibilità dell’Iva in relazione a spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile avente catastalmente destinazione abitativa ma, in concreto, utilizzato per lo svolgimento di attività di affittacamere e case per vacanza .