RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 12 FEBBRAIO 2016, N. 2800 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE. Mandato non oneroso a vendere veicoli usati - Conferimento a società commerciale come corrispettivo dello sconto concesso sull’acquisto di autoveicoli nuovi - Ricavato della vendita - Gestione sociale - Inerenza - Posta attiva al fine del prelievo delle imposte sui redditi. In tema di imposte sui redditi, nel mandato non oneroso a vendere autoveicoli usati, conferito ad una società commerciale come corrispettivo” dello sconto concesso sull’acquisto di autoveicoli nuovi, senza obbligo di rendiconto e senza rimessione al mandante di quanto il mandatario abbia realizzato in esecuzione del mandato, il ricavato delle vendite inerisce alla gestione sociale, costituendo, quindi, posta attiva dei componenti del reddito ai fini del prelievo fiscale dell’IRPEG e dell’ILOR. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 16937/2005 in tema di imposte sui redditi, nel mandato non oneroso a vendere autoveicoli usati, conferito ad una società commerciale come corrispettivo” dello sconto concesso sull’acquisto di autoveicoli nuovi, senza obbligo di rendiconto e senza rimessione al mandante di quanto il mandatario abbia realizzato in esecuzione del mandato, il ricavato delle vendite inerisce alla gestione sociale, costituendo, quindi, posta attiva dei componenti del reddito ai fini del prelievo fiscale dell’IRPEG e dell’ILOR. SEZIONE QUINTA 10 FEBBRAIO 2016, N. 2605 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Ritardo nella fatturazione - Violazione di carattere formale - Esclusione - Fondamento. In tema di sanzioni tributarie, il ritardo nella fatturazione integra una violazione sostanziale e non formale dell’art. 21, comma 4, del Dpr 633/1972, in quanto arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, ed è, pertanto, punibile anche quando non determina omesso versamento dell’IVA, sicché va esclusa l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 10 dello Statuto del contribuente. Il precedente è conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza 27211/2014 in tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale - e, dunque, non è punibile ex art. 10 dello Statuto del contribuente - ove essa non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo. Ne consegue che il ritardo nella fatturazione integra una violazione sostanziale e non formale dell’art. 21, quarto comma, del Dpr 633/1972, in quanto arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, ed è, pertanto, punibile anche quando non determina omesso versamento dell’IVA.