RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 27 GENNAIO 2016, N. 1465 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Agevolazioni ex art. 3 della legge 549/1995 - Condizioni - Applicabilità ad immobili locati, utilizzati da terzi - Esclusione. In tema di agevolazioni tributarie concernenti il reddito d’impresa, l’agevolazione di cui all’art. 3 della legge 549/1995 è limitata, ai sensi del comma 88 della citata norma, quanto agli investimenti immobiliari, ai soli investimenti concernenti immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente” per l’esercizio dell’impresa da parte del soggetto che ha effettuato l’investimento, sicché non spetta ove l’investimento riguardi locali concessi in locazione ed utilizzati, a fini d’impresa, da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto la spesa. Si vedano a Sez. 5, Sentenza 1521/2004 in tema di agevolazioni tributarie concernenti il reddito d’impresa, il beneficio introdotto dall’art. 12 del Dl 333/1992 convertito nella legge 359/1992 - il quale prevede che, se il reddito prodotto eccede di almeno il 15 per cento quello dell’anno precedente e gli investimenti innovativi siano superiori alla somma del maggior reddito e degli ammortamenti, compete la detassazione del 50 per cento del maggior reddito imponibile -, e l’agevolazione prevista dall’art. 3 del Dl 357/1994 convertito nella legge 489/1994 - il quale esclude dall’imposizione il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque anni precedenti -, costituiscono due agevolazioni distinte ed autonome. Pertanto, dovendosi escludere che la norma del 1994 abbia abrogato quella del 1992, i due benefici, in presenza dei rispettivi presupposti di fatto, coesistono relativamente ai periodi d’imposta 1994 e 1995 e vanno quindi applicati congiuntamente, partendo in entrambi i casi, come base di riferimento, dall’intero imponibile. b Sez. 5, Sentenza 22480/2015 in ipotesi di leasing immobiliare a mezzo di contratto di appalto, così come avviene per il leasing finanziario, l’agevolazione di cui all’art. 3 del Dl 357/1994, convertito con modificazioni, nella legge 489/1994, concepita in termini di parziale detassazione del reddito d’impresa per i soli periodi d’imposta relativi agli anni 1994 e 1995, opera in favore dell’utilizzatore per l’intero costo complessivo dell’investimento e non soltanto sull’ammontare del corrispettivo parzialmente pagato in sede di stati di avanzamento nell’esercizio ricadente nel periodo di imposta interessato dalla suddetta legge, così assicurandosi l’equiparazione fiscale tra le scelte aziendali d’investimento attraverso acquisto dei beni strumentali in proprietà o tramite i predetti contratti.