RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 27 GENNAIO 2016, N. 1463 TRIBUTI IN GENERALE - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA. Dichiarazione congiunta dei coniugi ex art. 17 della legge 114/1977 - Solidarietà tra coniugi co-dichiaranti - Conseguenze - Fondamento. Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi ex art. 17 della legge 114/1977, e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante allo stesso modo, la pendenza del processo tra l’Amministrazione finanziaria ed il marito determina la sospensione di qualsiasi termine - di decadenza come di prescrizione - riguardo alla stessa moglie co-dichiarante, trattandosi di un condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio, sicché trovano applicazione gli ordinari principi codicistici in tema di obbligazione solidale di cui agli artt. 1310, comma 1, e 2495 cc. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 27005/2007 nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi ex” art. 17 della legge 114/1977, e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante allo stesso modo, la pendenza del processo tra l’Amministrazione finanziaria ed il marito determina la sospensione di qualsiasi termine - di decadenza come di prescrizione - riguardo alla stessa moglie co-dichiarante.