RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 15 GENNAIO 2016, N. 576 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Integrazione o modificazione in aumento ex art. 43, comma 3, del Dpr 600/1973 - Presupposti - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - Dati in possesso di ufficio fiscale diverso da quello emittente l’avviso di accertamento - Avviso integrativo - Legittimità. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso, costituiscono, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del Dpr 600/1973, elementi sopravvenuti, che legittimano l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivo della norma al solo divieto di fondare il suddetto avviso integrativo sulla base di una mera rivalutazione o di un maggior apprendimento di dati già originariamente in possesso dell’ufficio procedente. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 11057/2006 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell’art. 43, comma terzo, del Dpr 600/1973, anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso.