RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA SENTENZA 15 GENNAIO 2016, N. 548 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE. Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato - Natura non impositiva - Risultanze - Tardività dei versamenti - Asserita erroneità - Onere della prova a carico del contribuente. Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36 bis Dpr 600/1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell’omissione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l’onere di dimostrare l’erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute. Si vedano i Sez. 5, Sentenza 9545/2011 in tema di condono fiscale, l’art. 16 della legge 289/2002 consente la definizione agevolata non di ogni controversia tributaria, ma delle sole liti aventi ad oggetto un atto di imposizione fiscale e cioè qualsiasi atto con il quale l’Amministrazione Finanziaria dello Stato imponga un tributo maggiore, ulteriore, ovvero diverso rispetto a quello dichiarato dal contribuente, con esclusione, quindi, di tutte le controversie aventi ad oggetto la mera liquidazione di un’imposta, in base a quanto dichiarato direttamente e/o indirettamente dal contribuente stesso. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto definibile la lite originata dall’impugnazione da parte del contribuente di una cartella esattoriale, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr 600/1973, con la quale si era contestata la sola tempestività della notifica della cartella, senza mettere in discussione il quantum” dovuto . ii Sez. 5, Sentenza 1571/2015 in tema di condono fiscale, l’art. 16 della legge 289/2002, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr 600/1973 e dell’art. 54 bis del Dpr 633/1972, con cui l’Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Nella specie, la cartella impugnata scaturiva da un controllo automatizzato della dichiarazione che faceva emergere l’omissione del versamento IVA annuale a saldo .