RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. QUINTA SENTENZA 13 GENNAIO 2016, N. 379 TRIBUTI IN GENERALE . Condono fiscale - condono premiale e clemenziale - differenze - Conseguenze in caso di omesso versamento della prima rata o delle rate successive. In tema di condono fiscale, mentre il condono tributario premiale previsto dagli artt. 7, 8, 9, 15, 16 della l. n. 289 del 2002, consente al contribuente di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l'art. 9 bis della stessa legge concede invece un condono tributario clemenziale che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni o concede modalità di favore per il loro pagamento, ma non prevede alcuna forma di accertamento tributario straordinario e non comporta alcuna incertezza in ordine al quantum dovuto dal contribuente, sicché, in quest'ultima ipotesi, non può ritenersi applicabile il principio in base al quale, nell'ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 16, comma 2, della legge citata, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, mentre quello delle rate successive determina l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali. Principio innovativo. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5077 del 2004 In tema di condono fiscale, la presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art. 2 quinquies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656 , produce l'effetto di precludere all'ufficio tributario il potere di accertamento ulteriore, anche, in particolare, in sede di autotutela tanto in malam partem , quanto in bonam partem ciò sia perché la citata normativa costituisce un atto di condono tributario premiale - che contiene una disciplina derogatoria introduttiva di un accertamento speciale temporaneo, il quale può essere oggetto di una scelta del contribuente vincolante per l'ufficio - , sia perché il potere dell'ufficio è ridotto a quello di verificare l'applicazione dei criteri parametrici di determinazione automatica della quantità del contenuto dell'imposta, sia, infine, perché manca il presupposto dell'interesse pubblico specifico per l'esercizio del potere di autotutela.