RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 3 LUGLIO 2015, N. 13748 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - SOGGETTI PASSIVI. Autorità portuali - Anticipazioni retributive remunerate da interessi - Esenzione ex art. 88, secondo comma, lett. a del Dpr 917/1986 - Applicabilità - Fondamento. In tema di IRPEG, è esente dall’imposta, agli effetti dell’art. 88 ora 74 , secondo comma, lett. a , del Dpr 917/1986, l’attività incentrata su anticipazioni retributive, dietro percezione d’interessi, esercitata dalle autorità portuali, giacché organizzata in vista della prestazione di un servizio ai propri dipendenti e non annoverabile nell’ambito imprenditoriale o commerciale, né incoerente con l’esercizio delle funzioni dell’ente pubblico considerato. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza 4925/2013 i canoni percepiti dalle Autorità portuali per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti ad Irpeg, in quanto le attività degli enti pubblici non economici, pur avendo natura commerciale, non sono assoggettabili ad imposizione quando tali enti agiscono nella loro veste di pubblica autorità, mentre sono assoggettate a tributo quando agiscono come soggetti di diritto privato . SEZIONE QUINTA 3 LUGLIO 2015, N. 13738 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Agevolazione ex art. 2, comma 5, del Dl 16/1993 - Demolizione e ricostruzione dell’immobile d’interesse storico o artistico - Revoca tacita del vincolo - Esclusione - Fondamento. In tema d’imposta comunale sugli immobili ICI , l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del Dl 16/1993, convertito in legge 75/1993, per gli immobili dichiarati d’interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della legge 1089/1939, si applica anche nel caso di parziale demolizione e ricostruzione dell’immobile, poiché la revoca del provvedimento amministrativo costitutivo del vincolo non può essere tacita ma resta soggetta alla stessa forma necessaria per quest’ultimo. Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza 11794/2010 in tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del Dl 16/1993, convertito in legge 75/1993 per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della legge 1089/1939, perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza appellata che aveva riconosciuto l’agevolazione ad un immobile sottoposto a vincolo ex lege” 1089/1939, limitatamente alla facciata esterna ed al cortile con scala .