RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 3 LUGLIO 2015, N. 13730 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE. Violazioni tributarie - Art. 7 del Dl 269/2003 - Disciplina applicabile alle sole violazioni contestate o alle sanzioni irrogate dopo la sua entrata in vigore - Verbale di constatazione notificato anteriormente - Specifica contestazione - Inapplicabilità della nuova disciplina. In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, l’art. 7, comma 1, del Dl 269/2003, convertito in legge 326/2003, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto 2 ottobre 2003 , non siano state ancora contestate o la sanzione irrogata. Ne consegue che qualora il processo verbale di constatazione, contenente la specifica contestazione delle violazioni accertate, sia stato notificato in data anteriore, resterà applicabile la previgente disciplina di cui all’art. 11 del D.Lgs. 472/1997. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 25993/2014 in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, l’art. 7, comma 1, del Dl 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto 2 ottobre 2003 , non siano state ancora contestate o la sanzione irrogata, restando applicabile, diversamente, la previgente disciplina di cui all’art. 11 del D.Lgs. 472/1997, con operatività della responsabilità solidale tra ente collettivo e legale rappresentante della società in carica all’epoca della violazione, sicché, in tale evenienza, ove la cartella esattoriale sia stata notificata solo alla società, ne risponde anche la persona fisica in quanto l’atto di esercizio della pretesa fiscale nei confronti di uno degli obbligati in solido è opponibile, ex art. 1310 cc, anche agli altri debitori. SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA INTERLOCUTORIA 1 LUGLIO 2015, N. 13542 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO – EFFETTI. Esdebitazione - Estinzione dell’IVA - Potenziale conflitto con la normativa comunitaria - Rimessione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. In tema d’IVA, va rimessa in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione interpretativa se l’art. 4, paragrafo 3, del Trattato UE e gli artt. 2 e 22 della direttiva UE 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debbano essere intesi come ostativi all’applicazione di una disposizione nazionale che preveda l’estinzione dei debiti nascenti dall’IVA in favore dei soggetti ammessi alla procedura di esdebitazione disciplinata dagli artt. 142 e 143 legge fall. Questione priva di precedenti.