RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 1 LUGLIO 2015, N. 13499 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI TRIBUTI DIRETTI DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO – DEFINITIVA. Presupposto - Accertamento definitivo - Impugnazione tardiva e successiva all’iscrizione a ruolo - Conseguenze. In tema di riscossione delle imposte dirette, l’iscrizione a ruolo ex art. 14 del Dpr 602/1973, deve fondarsi su un accertamento definitivo ed è, pertanto, legittima quando, al momento della stessa, i termini per l’impugnazione siano decorsi e non sia stato proposto alcun ricorso avverso il sottostante accertamento, atteso che è irrilevante un’eventuale impugnazione successiva, mentre, invece, è esclusa la definitività dell’accertamento quando, al momento dell’iscrizione a ruolo, sia pendente un giudizio, anche se, in ipotesi, tardivamente introdotto. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 5278/2003 in tema di riscossione delle imposte dirette, a norma dell’art. 14 del Dpr 602/1973, possono essere iscritte definitivamente a ruolo solo le imposte basate su accertamenti definitivi. Ciò comporta, nell’ipotesi in cui sia stato impugnato l’avviso di accertamento, che la successiva iscrizione a ruolo dell’imposta presuppone che quel procedimento d’impugnazione sia stato definito, e che l’accertamento sia quindi divenuto definitivo nella specie, escluso fosse utilmente decorso il termine breve per l’appello della sentenza di prime cure, la S.C. ha affermato che gravava sull’amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova che l’iscrizione a ruolo era avvenuta dopo il passaggio in giudicato ex art. 327 Cpc della decisione, costituente il presupposto legittimante dell’iscrizione a ruolo stessa . b Sez. 6 - 5, Ordinanza 182/2014 in tema di riscossione dell’IVA, il termine di iscrizione a ruolo decorre dalla definitività dell’accertamento, che è esclusa dalla pendenza del procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultimo, a tal fine essendo sufficiente la presentazione di un atto potenzialmente idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento, a prescindere da eventuali vizi dell’atto stesso che ne comportino l’invalidità o inammissibilità. In applicazione di tale principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che aveva annullato una cartella di pagamento relativa ad IVA, ritenendone definitivi gli accertamenti sottostanti malgrado l’avvenuta proposizione avverso questi ultimi, benché tardivamente, di appelli . SEZIONE QUINTA 1 LUGLIO 2015, N. 13458 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI. Svalutazione dei crediti - Deducibilità - Limiti - Art. 106 già 71 del Dpr 917/1986 - Interpretazione. In tema di determinazione del reddito d’impresa, a norma dell’art. 106 già 71 , comma 1, del Dpr 917/1986, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sempre che l’ammontare complessivo di dette svalutazioni e degli accantonamenti non abbia raggiunto la soglia del 5 per cento, da calcolarsi, per espresso disposto normativo, sul valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio, atteso che il raggiungimento di tale limite impedisce il sorgere e, quindi, la spettanza del diritto alla deduzione. Non si rilevano precedenti in termini .