RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 23 DICEMBRE 2014, N. 27296 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE. Costi per prestazioni di servizio - Momento dell’imputazione - Ultimazione della prestazione - Diverso momento di pagamento - Irrilevanza - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI. Perdite su crediti - Deducibilità - Anno di competenza - Individuazione - Criteri - Fondamento. In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, a norma dell’art. 75 ora 109 , secondo comma, lett. b , del Dpr 917/1986, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilevo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento. Fattispecie relativa alla fruizione di un pacchetto unitario di lezioni per il personale dipendente, acquistato nell’anno antecedente . In tema di imposte sui redditi d’impresa, l’art. 66 ora 101 del Dpr 917/1986, che prevede la deduzione delle sopravvenienze passive, quali componenti negative del reddito d’impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l’anno di competenza per operare la deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità, in quanto, diversamente, si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che è criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa. Il primo principio è conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza 3947/2011 in tema di imposte sui redditi, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, a norma dell’art. 75, comma 2, lett. b , del Dpr 917/1986, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilevo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento. Il secondo a Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza 18237/2012 in tema di imposte sui redditi d’impresa, l’art. 66, comma terzo, del Dpr 917/1986, che prevede la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negative del reddito d’impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l’anno di competenza per operare la deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità. Diversamente, si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa. La prova della sussistenza degli elementi suddetti non impone né la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito, né che sia intervenuta sentenza di fallimento del debitore, dovendo escludersi altresì che i patti inerenti le modalità di adempimento dell’obbligazione possano incidere circa il criterio di competenza. SEZIONE QUINTA 18 DICEMBRE 2014, N. 26861 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Assegnazione, o cessione a titolo oneroso, di beni della società ai soci - Agevolazioni ex art. 29 della legge 449/1997 - Condizioni - Obbligo d’informazione e rispetto della par condicio” in favore dei soci non cessionari - Esclusione. In tema di assegnazione o cessione a titolo oneroso di beni della società ai soci, è necessario per accedere al regime fiscale agevolato di cui all’art. 29 della legge 449/1997 che il cessionario sia iscritto nel libro dei soci o venga iscritto nel termine indicato, mentre non è previsto alcun obbligo d’informazione o rispetto della par condicio” in favore degli altri soci, atteso che la ratio legis” è quella di facilitare l’uscita dal patrimonio delle società dei beni estranei al ciclo produttivo e non di regolare i rapporti tra i soci o di tutelarli dall’eventuale depauperamento sociale. Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza 3981/2009 il quinto comma dell’art. 29 della legge 449/1997, nello stabilire che le assegnazioni di immobili ai soci non sono considerate cessioni ai fini dell’INVIM, non prevede alcuna esenzione dal tributo, ma semplicemente la sua non immediata riscuotibilità, dovendosi considerare l’assegnazione irrilevante sia quale presupposto dell’imposizione, che quale termine di riferimento dell’incremento di valore da determinarsi quale imponibile del trasferimento successivo, ed essendo l’applicazione del tributo differita al momento in cui gli immobili assegnati dovessero essere alienati.