RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 17 DICEMBRE 2014, N. 26481 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE. Accertamento induttivo - Incongruenza rispetto ai parametri o studi di settore - Nuova disciplina ex Dl 296/2006 - Necessità del requisito della gravità - Eliminazione - Portata retroattiva della norma - Esclusione. L’accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo solo a decorrere dal 1° gennaio 2007, in base all’art. 1, comma 23, della legge 296/2006, che non ha portata retroattiva, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa, in quanto, con l’aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle gravi incongruenze”, prima operato tramite il rinvio recettizio all’art. 62 sexies , comma 3, del Dl 331/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 427/1993. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza 20414/2014 l’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dagli artt. 39, primo comma, lett. d , del Dpr 600/1973 e dell’art. 54 del Dpr 633/1972, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore di cui all’art. 62 bis del Dl 331/1993, conv. con modif. dalla legge 427/1993, ma solo quando venga ravvisata una grave incongruenza” secondo la previsione del successivo art. 62 sexies, trovando riscontro la persistenza di tale presupposto - nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva - anche dall’art. 10, comma 1, della legge 146/1998, il quale, pur non contemplando espressamente il requisito della grave incongruenza, compie un rinvio recettizio al menzionato art. 62 sexies del Dl 331/1993. Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto non grave uno scostamento nella misura del sette percento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dai parametri previsti dagli studi di settore . SEZIONE QUINTA 17 DICEMBRE 2014, N. 26477 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI. Beni rinvenuti in luoghi diversi da quelli di esercizio dell’attività del contribuente - Presunzione iuris tantum” di cessione - Superamento - Prove documentali indicate dall’art. 53 del Dpr 633/1972 - Tassatività - Bolle di accompagnamento - Disciplina di cui all’art. 1, comma 3 del Dpr 472/1996 - Idoneità. In tema di imposta sul valore aggiunto, l’art. 53 del Dpr 633/1972 pone una presunzione iuris tantum” di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente non esercita la sua attività, che è superabile, qualora il contribuente alleghi che i beni sono invece stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà”, solo a mezzo delle specifiche prove documentali previste al terzo comma, tra cui rientra, in virtù dell’art. 1, comma 3, del Dpr 472/1996, anche la cosiddetta bolla di accompagnamento. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza 7121/2003 in tema di imposta sul valore aggiunto, l’art. 53 del Dpr 633/1972, pone una presunzione iuris tantum” di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente non esercita la sua attività. Tale presunzione, qualora il contribuente alleghi che i beni sono invece stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà”, è superabile solo a mezzo delle specifiche prove documentali previste al terzo comma nella specie, la S.C. ha ritenuto non superabile la presunzione in discorso tramite bolle, di accompagnamento o di consegna, o fatture, trattandosi di documenti non indicati dalla disposizione . ii Sez. 5, Sentenza 17298/2014 in tema di IVA, il mancato rinvenimento, nei locali in cui il contribuente esercita la sua attività, di beni, risultanti in carico all’azienda in forza di acquisto, importazione o produzione, pone, ai sensi dell’art. 53 del Dpr 633/1972, e dell’art. 2728 cc, una presunzione legale di cessione senza fattura dei beni medesimi, che può essere vinta solo se il contribuente fornisca la prova di una diversa destinazione, e che legittima il ricorso, da parte dell’ufficio, al metodo di accertamento induttivo ex art. 55, secondo comma, n. 2, del citato Dpr 633/1972 .