RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 11 GIUGNO 2014, N. 13147 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE. Relative violazioni - Ingiunzione di pagamento - Obbligo di redigere il verbale di accertamento ex art. 2 della legge 27/1978 e notifica dello stesso - Sussistenza - Esclusione. In tema di tassa di circolazione, in caso di comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 39, della legge 53/1983, da parte dell’ufficio che cura la tenuta del pubblico registro automobilistico, all’amministrazione finanziaria, delle notizie occorrenti per l’applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo, non ricorre l’obbligo, previsto dall’art. 2 della legge 27/1978, di redigere specifico processo verbale di accertamento della violazione e di notificarlo all’interessato anteriormente alla notificazione dell’ingiunzione, atteso che la menzionata tassa non colpisce più l’illecita circolazione del veicolo, essendone diverso il presupposto, ora consistente nel possesso dello stesso, e che l’ACI non è più titolare dello specifico potere impositivo. In senso conforme, già Cass. Sez. 1, Sentenza 1649/1998 successivamente all’avvenuta trasformazione - ad opera dell’art. 5 del Dl 953/1982, convertito in legge 5/1983 - della tassa di circolazione degli autoveicoli in imposta di proprietà - non può più ritenersi richiesto, ai fini dell’emissione, da parte dell’autorità competente, dell’ingiunzione di pagamento relativa all’omesso o insufficiente pagamento dell’imposta in questione, la previa notifica, all’interessato, nei termini di legge, di copia di verbale di accertamento della violazione, il quale non va più redatto. In senso difforme, invece, Cass. Sez. 1, Sentenza 11273/1997 anche successivamente all’avvenuta trasformazione - ad opera dell’art. 5 del Dl 953/1982, convertito in legge 5/1983 - della tassa di circolazione degli autoveicoli, in imposta di proprietà, non può emettersi, dall’autorità competente, ingiunzione di pagamento relativa all’omesso o insufficiente pagamento dell’imposta in questione, in difetto di previa notifica nei termini di legge, all’interessato, ex art. 2 della legge 27/1978 alle cui disposizioni espressamente rinvia l’art. 5, cinquantaduesimo comma, del Dl 953 cit. , di copia del processo verbale di accertamento della violazione. Ed infatti, anche in presenza della nuova natura del tributo, la procedura di notifica preventiva conserva la sua funzione di difesa e di garanzia per l’interessato, consentendogli - da un lato - di venire a conoscenza, in tempi brevi, dell’addebito che gli viene mosso, e di acquisire gli eventuali dati probatori a sua difesa prima che essi possano andare dispersi, e - dall’altro - sia di rappresentare all’Ufficio eventuali elementi a sua discolpa errori di iscrizione al PRA, duplicazioni, disguidi di vario genere e così via , e sia - infine - di ottenere, ove ne ricorrano gli estremi, la riduzione, ad un terzo, della soprattassa, come stabilito dall’art. 2, comma settimo, della legge 27/1978.