RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA 2 LUGLIO 2014, N. 15180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL’IMPOSTA – RIMBORSI. Rinuncia al rimborso - Compensazione - Ammissibilità - Limiti temporali - Fattispecie. In tema di IVA, il contribuente può modificare l’originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito solamente, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, entro l’anno successivo alla maturazione del credito medesimo, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l’illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata. Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto alla compensazione sul solo presupposto della rinuncia all’istanza di rimborso, da parte del contribuente, senza dare rilievo alla tardività della stessa . Si vedano a Sez. 5, Sentenza 4246/2007 in tema di I.V.A. e con riferimento al recupero delle eccedenze d’imposta, l’avvenuto consolidamento del diritto al rimborso, conseguente all’omessa rettifica della dichiarazione entro il termine previsto dall’art. 38 bis del Dpr 633/1972, non attribuisce al contribuente la facoltà di portare in detrazione la medesima somma nelle successive dichiarazioni annuali, con conseguente violazione dell’obbligo di versare quanto effettivamente dovuto in base alle stesse dichiarazioni tale operazione contrasta infatti con il principio dell’alternatività fra la richiesta di rimborso e la detrazione del credito dalla dichiarazione annuale, nonché con l’obbligo, previsto dall’art. 30, secondo comma, del Dpr 633 cit., di portare l’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, al fine di rendere conoscibile e controllabile da parte dell’Ufficio la complessiva posizione del contribuente nell’arco del biennio di riferimento. L’estensione alla materia tributaria dei principi generali del codice civile in tema di estinzione per compensazione, prevista dall’art. 8 della dalla legge 212/2000, opera d’altronde soltanto a decorrere dall’anno d’imposta 2002, previa emanazione di apposita disciplina di attuazione, restando ferma, per il periodo precedente, la regola secondo cui la compensazione è ammessa soltanto nei casi specificamente contemplati. b Sez. 5, Sentenza 24916/2013 il diniego di revoca di un’istanza di rimborso IVA infrannuale, incidendo immediatamente sul rapporto tributario afferente il debito IVA relativo al corrispondente anno di imposta e rifluendo sul disconoscimento del diritto del contribuente di portarne l’eccedenza in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive, ovvero di esercitare, in alternativa, la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, è suscettibile di impugnazione, riferendosi la tassatività dell’elencazione di cui all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, non a singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma all’indicazione di categorie di atti considerati in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti, sicché l’ambito oggettivo del suo primo comma, lett. g , non può circoscriversi alla mera negazione del diritto di credito vantato dal contribuente, ma deve coerentemente ricomprendere anche le modalità di attuazione di tale credito nel rapporto tributario.