RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 3 DICEMBRE 2014, N. 25577 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA DISCORDANZA DALL’ORIGINALE . Decadenza a carico del notificante ovvero a carico del destinatario - Riferimento all’originale o, rispettivamente, alla copia notificata - Necessità - Eccezione di decadenza formulata da controparte - Discordanza tra i due documenti - Onere di proporre querela di falso - Sussistenza. In caso di discordanza tra i dati emergenti dalla copia dell’atto restituita a colui che ha richiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell’atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo, deve aversi riguardo all’originale a lui restituito, mentre, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata nel caso di difformità tra l’atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte l’onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte. In senso conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza 20783/2006 in caso di discordanza tra i dati emergenti dalla copia dell’atto restituita a colui che ha richiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell’atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all’originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata nel caso di difformità tra l’atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere di impugnazione l’onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte. Nella fattispecie, la S.C., in applicazione di questo principio, ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione fondata sulla circostanza che la copia notificata, pur se sottoscritta dal difensore, era priva della procura, rilevando che la procura era invece presente a margine dell’atto in possesso del ricorrente e che nessuna discordanza tra l’originale e la copia conforme notificata era stata denunziata . SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 14 OTTOBRE 2014, N. 21633 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE. Procedimento per la dichiarazione di decadenza o limitazione della potestà dei genitori promosso innanzi al tribunale dei minorenni - Successivo giudizio di separazione personale dei coniugi promosso innanzi al tribunale ordinario - Modifica dell’art. 38 disp. att. cc disposta dagli artt. 3 e 4 della legge 219/2012 - Trasferimento del primo giudizio al tribunale ordinario - Esclusione - Ragioni. La competenza a conoscere della domanda di limitazione o decadenza dalla potestà dei genitori, introdotta prima della modifica del testo dell’art. 38 disp. att. cc disposta dall’art. 3 della legge 219/2012, rimane radicata presso il tribunale per i minorenni anche se nel corso del giudizio sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis” ed a ragioni di economia processuale che trovano fondamento anche nelle disposizioni costituzionali art. 111 Cost. e sovranazionali art. 8 C.E.D.U. e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea . Non si segnalano precedenti in termini.