RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 2 LUGLIO 2014, N. 15178 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA – DETRAZIONI. Iva a monte non dovuta aliquota superiore - Diritto alla detrazione - Esclusione - Fondamento. In caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA nella specie ad un’aliquota eccedente quella applicabile non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata e fatturata atteso che, ai sensi dell’art. 19 del Dpr 633/1972 ed in conformità all’art. 17 della sesta direttiva del Consiglio CEE 77/388/CEE come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia , l’esercizio del relativo diritto presuppone l’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile a tale imposta nella misura dovuta. In precedenza i Sez. 5, Sentenza 4419/2003 in tema di IVA, ai sensi dell’art. 19 del Dpr 633/1972, ed in conformità all’art. 17 della sesta direttiva del Consiglio CEE 77/388/CEE come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia , non è ammessa in ogni caso la detrazione dell’imposta pagata a monte” per l’acquisto o l’importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le dette operazioni attengano all’oggetto dell’impresa, essendo necessario che esse siano, a loro volta, assoggettabili all’IVA nella fattispecie, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha escluso il diritto alla detrazione dell’IVA pagata per operazioni a monte” relative al successivo compimento di operazioni di mediazione internazionale, non soggette ad IVA, pur rientrando tali operazioni nell’oggetto dell’impresa . ii Sez. 1, Sentenza 12146/2009 in tema di IVA, una corretta lettura degli artt. 17 e 18 del Dpr 633/1972 consente di identificare nel cedente del bene o nel prestatore del servizio il soggetto legittimato a pretendere il rimborso dall’Amministrazione finanziaria ed eventualmente obbligato a restituire al cessionario o al committente la somma pagata a titolo di rivalsa inoltre, il diritto di detrazione, essendo limitato alle imposte effettivamente dovute, come si evince dagli artt. 17 e 19 del citato Dpr - da interpretare in coerenza con gli artt. 17 e 20 della sesta direttiva CE 77/388 del Consiglio, del 15 maggio 1977, e con la sentenza 13 dicembre 1989, in causa C-342/87 della Corte di giustizia CE - non si estende all’imposta addebitata erroneamente in rivalsa e che sia stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura. SEZIONE QUINTA 2 LUGLIO 2014, N. 15059 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - IMPORTAZIONI - IN GENERE. Esenzione ex art. 2, comma 2, legge 28/1997 - Condizioni - Registrazione ex art. 23 del Dpr 633/1972 - Effettività dell’operazione - Necessità. In tema di IVA, l’art. 2, comma 2, della legge 28/1997, nel prevedere la possibilità di effettuare acquisti ed importazioni con esonero dell’imposta, in ciascun anno, nel limite dell’ammontare complessivo delle cessioni e prestazioni di cui agli artt. 8, comma 1, lett. a e b , 8 bis e 9 del Dpr 633/1972 e succ. mod., delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta, che siano registrate a norma dell’art. 23 del Dpr 633 cit. per l’anno solare precedente, non comporta il superamento del principio di effettività della cessione e prestazione di servizi. Ne consegue che l’onere di annotazione delle fatture in apposito registro integra, al fine di fruire dell’esenzione, solo un requisito necessario ma non sufficiente a fronte della mancanza di effettività dell’operazione. Si richiama Sez. 5, Sentenza 656/2014 in tema di IVA, gli artt. 23 e 25 del Dpr 633/1972, che stabiliscono tempi e modalità della registrazione delle fatture, pongono un obbligo generalizzato di annotazione, fissando per la relativa effettuazione precise modalità, che non trovano deroga in altre previsioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell’imposta, sicché tanto l’omissione della suddetta annotazione entro il termine previsto dal citato art. 23, quanto la mancata contabilizzazione delle fatture nella dichiarazione relativa all’esercizio di competenza, costituiscono irregolarità sostanziali”, perché rilevanti ai fini della determinazione del volume d’affari” previsto dall’art. 20 del medesimo Dpr e, conseguentemente, dell’imposta dovuta, e trovano un puntuale riscontro nel regime sanzionatorio previsto dagli artt. 42, 43 e 44 dell’indicato Dpr.