RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 10 GIUGNO 2014, N. 13101 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE. Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario - Accordo transattivo, con ex dipendente, risolutivo del rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento - Versamento di una somma forfetaria a saldo e stralcio cosiddetto zainetto - Tassazione separata quale reddito da lavoro. In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento cosiddetto zainetto” , costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Dpr 917/1986, reddito della stessa categoria della pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l’erogazione di tale prestazione in unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Dpr 917/1986, nel testo applicabile ratione temnporis”. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 17535/2012 in tema di IRPEF, il pagamento di un capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli effettui forfetariamente, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo e risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, del Dpr 917/1986, reddito della stessa categoria della pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, in quanto la sua causa genetica è nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l’erogazione di tale prestazione in unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma primo, del Dpr 917/1986, nel testo applicabile ratione temnporis”. SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 6 GIUGNO 2014, N. 12793 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Litisconsorzio - Giudicato sfavorevole formatosi a carico di uno dei litisconsorti - Conseguenze - Pregiudizio in danno degli altri litisconsorti - Configurabilità - Esclusione. Il giudicato formatosi a carico di uno dei litisconsorti impedisce la concreta attuazione del litisconsorzio processuale e, ove sia sfavorevole, non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti. Si richiama, Sez. 2, Sentenza 17027/2006 al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo, ma restano limitati alle parti in causa. Sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, in un giudizio volto ad ottenere il trasferimento del bene compromesso ex art. 2932 cc, aveva escluso che l’accertamento in via incidentale della titolarità del bene in capo al promittente venditore desse luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario .